Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 29/03/2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010 e poi abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2014, n. 188, con efficacia dal 1° gennaio 2015, così recitava:

“Art. 62-ter - Tariffe di vendita dei fiammiferi

1. La vendita al pubblico dei fiammiferi è ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.

2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.”

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