D. Leg.vo 05/11/2021, n. 180 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/11/2021, n. 180

Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.»;

1.2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU;»;

1.3) alla lettera g), le parole: «, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo,» sono soppresse;

1.4) la lettera h) è abrogata;

1.5) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU;»;

1.6) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;»;

1.7) alla lettera l), le parole «provenienti da» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dal territorio di»;

1.8) alla lettera m), le parole: «dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 201 del CDU,»;

1.9) dopo la lettera m), sono inserite le seguenti:

«m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;

m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;»;

1.10) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;»;

1.11) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.»;

2) al comma 3:

2.1) alla lettera a), le parole: «“Stato” o», sono soppresse;

2.2) alla lettera b), le parole: «Comunità o territorio della Comunità», sono sostituite dalle seguenti: «territorio dell'Unione europea»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «della loro importazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato»;

2) al comma 2:

2.1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;»;

2.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l'obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;»;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera a) le parole: «ovvero il soggetto», sono sostituite dalle seguenti: «o i soggetti»;

3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«bbis) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;»;

3.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia parte

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Art. 2. - Disposizioni varie

1. N1 Nelle disposizioni tributarie in materi

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Art. 3. - Efficacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalità previste dall'

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