Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79), l'idrogeno prodotto ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79), non rientra tra i prodotti energetici di cui al presente articolo, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Dalla redazione