D.L. 24/06/2014, n. 91 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 24/06/2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare

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Titolo I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
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Art. 1 - (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

N25

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi v

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Art. 1-bis. - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbli

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Art. 1-ter - Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura

N12

1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, nonché l’innovazione tecnologica ed informatica, l’agricoltura di precisione e il t

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - Interventi per il sostegno del Made in Italy

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art

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Art. 4 - Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilit�

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Art. 5 - Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

a) avere durata almeno triennale;

b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;

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Art. 6 - Omissis

 

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Art. 6-bis - Disposizioni per i contratti di rete

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

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Art. 7 - Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale

a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al reg

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Art. 7-bis - Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

«Capo III - MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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Art. 7-ter - Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'

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Art. 8 - Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014,

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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA
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Art. 8-bis - Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
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Art. 9 - Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, sanitari, sportivi e universitari pubblici

N24

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia e di efficientamento e risparmio idrico, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. N20

1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

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Art. 10 - Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. N44

2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all’insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. N45

2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.

2-ter. Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 11 - Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili

1. - 2. Omissis

2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2» sono soppresse.

3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.».

4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diri

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Art. 12 - Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013

1. N17

2. N39

3.

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Art. 12-bis - Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al

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Art. 13 - Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.

3-bis. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: «Stagno» è sostituita da

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Art. 14 - Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010

1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;

c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato».

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Art. 15 - Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla da

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1231028 12379482
Art. 16 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

1. - 3-bis. Omissis

4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;

f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;

g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;

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1231028 12379483
Art. 17 - Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno»;

3) il comma 9 è sostituito dal segue

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Art.- 17-bis Omissis

 

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Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
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1231028 12379486
Art. 18 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e

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Art. 18 - Art. 19 Omissis

 

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1231028 12379488
Art. 19-bis - Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convert

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1231028 12379489
Art. 20 - Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili

1. - 2. Omissis

3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivo» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguen

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Art. 21 - Art. 21-bis Omissis

 

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1231028 12379491
Art. 22 - Misure a favore del credito alle imprese

«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 22-bis - Omissis

 

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Art. 22-ter - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
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1231028 12379494
Art. 22-quater - Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative».

2. N3 All'

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1231028 12379495
Art. 22-quinquies - Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunt

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1231028 12379496
Art. 23 - Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione

1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

2. Alla stessa finali

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1231028 12379497
Art. 24 - Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

1. N15

2. N33

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1231028 12379498
Art. 25 - Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse q

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1231028 12379499
Art. 25-bis - Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede al

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1231028 12379500
Art. 26 - Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. N1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazi

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1231028 12379501
Art. 27 - Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo

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1231028 12379502
Art. 28 - Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l

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1231028 12379503
Art. 29 - Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato

N18

1. Il regime tariffario speciale al consumo della società RFI-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2

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1231028 12379504
Art. 30 - Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili

01. N47

1. N48

1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali":

a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge

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1231028 12379505
Art. 30-bis - Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la

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1231028 12379506
Art. 30-ter - Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero

1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «rivestono carattere di interesse na

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Art. 30-quater - Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
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Art. 30-quinquies - Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
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Art. 30-sexies - Disposizioni in materia di biocarburanti

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 31

(soppresso)

 

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Art. 32 - Omissis

 

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Art. 32-bis - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repu

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Art. 33 - Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione s

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Art. 34 - Abrogazioni e invarianza finanziaria

1. Con decorrenza 1° gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

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Art. 34-bis - Disposizioni interpretative

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni d

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1231028 12379516
Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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1231028 12379517
Allegato 1 (Articolo 11, comma 5, lettera a)

«Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.

Da inviare a:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Divisione XV - Politiche ambientali

Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM)

 

 

Da compilare a cura del detentore:

 

Denominazione

Indirizzo

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1231028 12379518
Allegato 2 (Articolo 26, comma 3)

 

Tabella

 

Periodo residuo (anni)

Percentuale di riduzione dell'incentivo

12

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Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

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