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D. Min. Sviluppo Econ. 16/10/2014

Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
In vigore dal 25/10/2014.
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[Premessa]



Il Ministro dello sviluppo economico


Visto l'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014R, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che:

a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. (di seg

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Art. 1. - Approvazione delle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

1. Sono approvate le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettri

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Art. 2. - Disposizioni varie

1. I soggetti responsabili delle misure dell'energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le predette misure, con le modalità e la periodicità stabilite nei decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

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Allegato 1 - Modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91



1. Modalità di calcolo dell'acconto e del conguaglio


Si riportano di seguito le modalità di calcolo degli incentivi, in vigore dal 1° luglio 2014, in acconto e a conguaglio, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali I, II, III, IV e V Conto Energia.


1.1 Calcolo della rata di acconto

Il valore della rata di acconto è calcolato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente («Produzione storica»), qualora disponibili, oppure sulla base di una stima delle ore di produzione regionali («Stima regionale»). In considerazione della diminuzione nel tempo del rendimento elettrico degli impianti fotovoltaici, il GSE, per il calcolo delle rate di acconto, utilizza, ove disponibile, la «Produzione storica» dell'impianto riferita esclusivamente all'anno precedente.


L'algoritmo di calcolo si differenzia in base al decreto di riferimento, come di seguito specificato:

— impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal I, II, III e IV Conto Energia (ad esclusione, per questo ultimo, degli impianti cui sono riconosciute le tariffe incentivanti onnicomprensive):



con

Pimpianto pari alla potenza incentivata dell'impianto, al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011R;

h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

α pari a 0,9;

Tinc pari alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, inclusiva di eventuali premi;

— impianti che beneficiano degli incentivi previsti dal V Conto Energia e dal IV Conto Energia, limitatamente, per questo ultimo, agli impianti cui sono riconosciute le tariffe onnicomprensive:



con

Pimpianto pari alla potenza incentivata dell'impianto al netto della quota di potenza eventualmente destinata alla copertura di obblighi di legge, come gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2011;

Kaux = (1 - % Servizi Ausiliari N1) per gli impianti che beneficiano del V Conto energia e pari a 1 per tutti gli altri impianti;

Kpot pari a 1 oppure, nei soli casi di potenziamento di impianti che beneficiano del V Conto Energia, pari a 0,8;

h pari al numero totale di ore equivalenti calcolato come riportato al paragrafo 1.1.1;

α pari a 0,9;

β pari a 0,6 nei casi di cessione

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