Delib. AEEGIS 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. AEEGIS 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel

Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. Aut. En. El. Gas 04/08/2014, n. 426/2014/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 11/12/2014, n. 612/2014/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 21/05/2015, n. 242/2015/R/eel
- Delib. Aut. En. El. Gas 25/02/2016, n. 72/2016/R/eel

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Testo del provvedimento


L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;

- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);

- la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge 222/07);

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);

- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);

- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);

- i decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l’attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99;

- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.A.(di seguito: Enel Distribuzione) dell’attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all’Enel S.p.A. (di seguito: Enel) con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e l’Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2006, n. 105/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 105/06);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling o TIU);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e i relativi Allegato A e Allegato A bis (di seguito: deliberazione 88/07);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 90/07);

- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07; e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV)

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 280/07);

- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);

- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità della Vendita o TIQV 2012-2015);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);

- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;

- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;

- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato della Qualità Elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 o TIQE 2012-2015);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);

- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto o TISP);

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bonus Elettrico e Gas o TIBEG);

- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11 (di seguito: DCO 33/11);

- il documento per la consultazione 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 183/2013/R/eel);

- il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 209/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 209/2013/R/eel);

- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell’ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (di seguito: sentenza 6407/2012 del TAR Lazio);

- le osservazioni pervenute durante i processi di consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) come un “sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”;

b) all’articolo 10, comma 2, definisce i c.d. Sistemi Equiparati ai SEU (SESEU) come i sistemi “il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

− sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

− hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.”;

c) in relazione ai SEU e ai SESEU, all’articolo 10 prevede:

al comma 1 che “[…] l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale. […]”;

al comma 2 che “Nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79 [oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, NdR], e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, 368 [misure di compensazione territoriale, previste fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, NdR], siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai” SESEU;

- la legge 99/09:

a) all’articolo 33, comma 5, prevede che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.”;

b) all’articolo 33, comma 6, prevede che “Limitatamente alle RIU [Reti Interne d’Utenza, NdR] di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione.”;

c) all’articolo 33, comma 7, prevede che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.”;

d) all’articolo 30, comma 27, prevede che “Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è incaricata dell’attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.”;

- il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emanato al fine di dare attuazione all’articolo 30, comma 27, della legge 99/09:

a) in relazione alle RIU, all’articolo 7, comma 4, prevede che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti.”;

b) in relazione alle reti private, all’articolo 4, comma 2, prevede che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua le modalità per l’esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.”;

c) in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, all’articolo 5 prevede:

al comma 1 che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l’esecuzione di attività legate all’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l’erogazione del servizio di connessione.”;

al comma 2 che, al fine di disciplinare il caso di cui al precedente alinea, l’Autorità definisce disposizioni volte a disciplinare“[…] i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di garantire condizioni efficienti per l’accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.”;

- il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 5, ha previsto che “Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge 99 del 2009, cui si applica l’articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, 99.”;

- con la sentenza 6407/2012, il Tar Lazio ha in parte accolto e in parte respinto un ricorso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, fornendo utili chiarimenti, di natura sistematica, sull’impostazione di tale provvedimento;

- il quadro normativo in materia di SEU, SESEU, RIU e altre reti private è stato soggetto a continue innovazioni e cambiamenti ed appare ancora oggi piuttosto articolato e frammentario. La sua piena applicazione è stata possibile solo a seguito della sentenza 6407/2012 del TAR Lazi

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ALLEGATO A
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PARTE I - PARTE GENERALE
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:

a) altri autoproduttori (AA): tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica;

b) altri sistemi esistenti (ASE): sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;

c) altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);

ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;

iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);

iv. altri sistemi esistenti (ASE).

d) altro sistema di autoproduzione (ASAP): sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;

e) autoproduttore: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. In particolare gli autoproduttori possono essere suddivisi in due sottoinsiemi: i sistemi di autoproduzione (SAP) e gli altri autoproduttori (AA);

f) bonus elettrico: la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all’Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;

g) cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;

h) cliente socio: un cliente socio diretto o un cliente socio connesso ad una rete elettrica che non è nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico (rete terza);

i) cliente socio diretto: un soggetto titolare di un’utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della/del cooperativa storica/consorzio storico e socio della/del cooperativa/consorzio medesima/o;

j) cliente socio connesso ad una rete terza: un socio della/del cooperativa storica/consorzio storico titolare di un’utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla/dal cooperativa/consorzio stessa/o;

k) connessione diretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l’interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;

l) connessione indiretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l’interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete;

m) connessione di emergenza contro il rischio di morosità: una connessione specifica per gli ASSPC, realizzata ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 del presente provvedimento, che prevede la realizzazione di un punto di connessione di emergenza attivabile esclusivamente in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell’ASSPC;

n) consorzi storici: i

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Articolo 2 - Finalità

2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:

a) dare attuazione “a quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legi

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Articolo 3 - Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene individuato il perimetro entro cui può svolgersi l’attività libera di autoapprovvigionamento energetico e vengono disciplinate le modalità specifiche da applicare ai sistemi semplici di produzione e consumo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera nn), in relazione alle disposizioni in materia di:

a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, come regolati dal TIT;

b) erogazione dei servizi di misura dell’energia elettrica come regolati dal TIME e dalla deliberazione 595/2014/R/eel;N27

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Articolo 4 - Principi generali

4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC):

a) i sistemi di autoproduzione (SAP);

b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);

c) gli altri sistemi esistenti (ASE);

d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).

4.2 Nell’ambito dei SAP è possibile distinguere:

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PARTE II - DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI DIVERSI SERVIZI ELETTRICI NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO
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TITOLO I - LE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA
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Articolo 5 - Disposizioni per l’erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria

5.1 Le cooperative storiche dotate di rete propria sono le cooperative storiche conce

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TITOLO II - I CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA
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Articolo 6 - Disposizioni per l’erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria

6.1 Nel caso dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini dell’erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP, fermo restando quanto previsto al comma 6.2.

6.2 In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 17.1, del TICOOP, i consorzi storici dotati di rete propria vengono classificati come SEESEU-C. A seguito della conclusione del periodo di vigenza del trattamento associato ai

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TITOLO III - GLI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO
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Articolo 7 - Attività necessarie a qualificare un ASSPC

7.1 Nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che:

a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare per il solo anno 2014 tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo GSE. Per gli anni successivi al 2014, qualora l’ASSPC continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all’articolo 3, commi 3.2bis e 3.8, del TISP, comunicando a Terna la predetta qualifica; N8

b) non usufruisce del s

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Articolo 8 - Disposizioni in materia di connessione alla rete pubblica di un ASSPC

8.1 Ai fini della connessione alla rete pubblica di un ASSPC o di una modifica alla connessione esistente per effetto di interventi realizzati su un ASSPC si applicano le disposizioni di cui al TIC e al TICA. In particolare:

a) nel caso in cui si presenti una richiesta di connessione alla rete pubblica in immissione e in prelievo, con richiesta in prelievo destinata all’alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 40, comma 40.1, del TICA il servizio di connessione è erogato applicando le procedure previste dal TICA e ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterrebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell’utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell’impianto di produzione ai sensi del TICA;

b) nei casi in cui si presenti una richiesta di modifica della connessione esistente ai fini della realizzazione di un ASSPC:

- si applica il TIC qualora la richiesta di connessione si configura come una richiesta di connessione in prelievo;

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Articolo 9 - Principi per la gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica

9.1 Per particolari esigenze di esercizio, il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dalle Norme del CEI in materia di connessioni alle reti e dalle regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21, può permettere la connessione dell’ASSPC alla rete tramite più punti di connessione. In particolare possono verificarsi tre diverse circostanze:

a) connessione dell’ASSPC tramite un punto di connessione principale ed uno o più punti di connessione di emergenza;

b) connessione dell’ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitalmente;

c) connessione dell’ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitalmente fra loro.

9.2 In presenza di un ASSPC caratterizzato da una configurazione come quella del comma 9.1, lettera a), l’erogazione dei servizi di cui al comma 3.1, ivi incluse le deroghe previste dal presente Titolo III, avviene in coerenza con quanto previsto dall’articolo 10 del TIT. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 10 del presente provvedimento:

a) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kW impegnato per anno si applicano al punto di connessione principale dell’ASSPC con la rete elettrica, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT, tenendo conto di quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 del presente provvedimento;

b) i corrispettivi tariffari espressi in centesimi di euro/kWh per anno si applicano all’energia elettrica complessivamente attribuita come prelievo al punto di connessione principale dell’ASSPC con la rete elettrica, calcolata secondo quanto previsto dai commi 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10, in relazione al livello di tensione del predetto punto, alla potenza impegnata e alla potenza disponibile sul predetto punto e alla tipologia di utenza di appartenenza di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.

9.3 In

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Articolo 10 - Disposizioni relative all’erogazione del sevizio di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un ASSPC

10.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e dispacciamento, fermo restando quanto previsto al comma 23.2 e ferme restando ulteriori necessità derivanti dalla regolazione dell’Autorità ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento è necessario disporre, per l’attuazione del presente provvedimento:

a) dei soli dati relativi all’energia elettrica immessa nella rete pubblica e prelevata dalla rete pubblica, nel caso di un ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che ricade in una delle seguenti casistiche: - SEESEU-A caratterizzato dalla presenza di un’unica unità di produzione;

- SEESEU-B caratterizzato dalla presenza di un unico impianto di

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Articolo 11 - Profili contrattuali per l’accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell’energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

11.1 Ai fini dell’accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica immessa nella rete pubblica si applica quanto previsto dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall’articolo 2 del TIT.

11.2 Ai fini dell’accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica si applica quanto previsto dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall’articolo 2 del TIT.

11.3 Il soggetto firmatario dei contratti di cui al comma 11.1 non deve necessariamente coincidere con il soggetto firmatario dei con

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Articolo 12 - Disposizioni per l’erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione nel caso di un ASSPC

12.1 Ai fini dell’erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui al TIT attribuendo tutta l’energia elettrica prelevata dalla rete al cliente finale presente nell’ASSPC e tutta l’energia elettrica immessa in rete alle diverse unità di produzione presenti, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

12.2 Nel caso dei SEU, il servizio di trasmissione e distribuzione è erogato in coerenza con quanto previsto dal TIT, fermo restando, nel caso di sistemi con più punti di connessione, quanto previsto all’Articolo 9.

12.3 N23 All’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione presenti nei SEU e consumata direttamente all’interno dei SEU, senza essere prima transitata sulla rete elettrica pubblica, non si applica l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, come aggiornata dall’Autorità “, ferma restando l’applicazione di quanto previsto al “comma 70.3 del TIT”N28N9.

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Articolo 13 - Disposizioni per l’applicazione del all’articolo 39 del TIT nel caso di un ASSPC

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Articolo 14 - Disposizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di un ASSPC

14.1 Ai fini dell’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete da parte di un ASSPC si applica la regolazione di cui all’Allegato A alla deliber

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Articolo 15 - Disposizioni per l’erogazione del servizio di maggior tutela nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC

15.1 Il cliente finale ricompreso all’interno di un ASSPC, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritt

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Articolo 16 - Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEU

N3

16.1 Nel caso di ASSPC non rientranti tra i SEESEU, caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il produttore e il cliente finale, qualora vogliano richiedere i benefici di SEU, all’atto della richiesta di qualifica presentata ai sensi dell’articolo 7 del presente provvedimento, trasmettono anche la documentazione necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento ovvero il riconoscimento di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento, secondo quanto previsto ai successivi commi.

16.2 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013:

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Articolo 17 - Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEESEU-B

17.1 Nel caso di ASSPC che ricadono nella categoria di SEESEU e che sono caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, qualora si vogliano richiedere i benefici di SEESEU-B, il produttore e il cliente finale, indicando un unico referente, tra

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1499461 2620269
Articolo 18 - Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale presente in un ASSPC

18.1 Ai clienti finali morosi, ricompresi all’interno dei SSPC, si applica la regolazione “di cui al TIMOE”N28. A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, “ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE”N28, dal venditore all’impresa distributrice viene effettuata da quest’ultima coerentemente a quanto disposto “dall’articolo 5 del medesimo TIMOE”N28.

18.2 Prima di effettuare l’intervento di sospensione della fornitura “ai sensi dell&rsquo

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1499461 2620270
Articolo 19 - Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento

19.1 Agli impianti di produzione presenti in un ASSPC si applicano le medesime dispos

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Articolo 20 - Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti soci

20.1 I clienti finali presenti in un ASSPC possono usufruire del bonus elettrico con

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Articolo 21 - Disposizioni in materia di unbundling

N25

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Articolo 22 - Flussi informativi

N11

22.1 Il GSE, entro il 31 ottobre 2014, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l’elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.1, lettera a).

22.1bis Il GSE, entro il 31 gennaio 2015, comunica al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, l’elenco degli ASSPC qualificati per il 2014 come SEESEU-B in applicazione del comma 7.4 e la relativa data di decorrenza della qualifica.

22.1ter Il GSE, entro il 28 febbraio 2015, aggiorna, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 3.8, del TISP, le comunicazioni di cui ai commi 22.1 e 22.1bis.

22.2 Il GSE, a decorrere dal 15 marzo 2015, con cadenza mensile, comunica a ciascun gestore di rete concessionario l’elenco degli ASSPC, e relativi POD, connessi alla rete del predetto gestore per i quali i relativi utenti hanno richiesto:

- la qualifica di SEESEU-C e dichiarato di non possedere i requisiti di cui al comma 26.1 o al comma 26.2 o che non se ne vogliono avvalere ai fini di ottenere la qualifica di SEESEU-B;

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Articolo 23 - Disposizioni specifiche per gli ASSPC caratterizzati da una pluralità di unità di consumo

23.1 Nel caso di realizzazione di un ASSPC rientrante fra gli ASAP o gli ASE, caratterizzato dalla presenza di una o più unità di produzione i cui soggetti responsabili (cosiddetti produttori) siano persone giuridiche appartenenti ad uno stesso gruppo societario e più unità di consumo aventi un unico soggetto responsabile (cosiddetto cliente finale) ovvero più soggetti responsabili (cosiddetti clienti finali) appartenenti ad uno stesso gruppo societario, ai fini della regolazione dell’accesso e dell’utilizzo dei servizi di connessione, trasporto e dispacciamento, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 12 e dall’articolo 14:

a) tutti i servizi di cui all’articolo 3, comma 3.1, sono erogati in relazione ai punti fisici di connessione alla rete elettrica, in relazione al livello di tensione e ai dati di potenza impegnata e di potenza disponibile in prelievo di ciascuno dei predetti punti e secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT. A tal fi

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1499461 2620275
Articolo 24 - Disposizioni al GSE per l’implementazione del registro dei SEU e dei SEESEU

24.1 Il GSE ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento realizza un proprio portale informatico e definisce le modalità e le informazioni necessarie per il rilascio della qualifica di cui ai commi 7.1 e 7.3, secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. Il predetto portale dovrà essere progettato in modo tale da acquisire dai sistemi di gestione degli incent

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Articolo 25 - Disposizioni transitorie in merito all’erogazione dei servizi di sistema in un ASSPC

25.1 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1, per tutto il periodo per

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Articolo 26 - Disposizioni in merito all’evoluzione degli ASSPC

26.1 I SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 tutte le unità di produzione presenti all’interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all’interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi a

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PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 27 - Attività di verifica a seguito del rilascio della qualifica

27.1 Con successivo provvedimento verranno definite le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sugli ASSPC che sono stati qualificati SEU o SEESEU prevedendo anche sopralluoghi a campione, nonché gli effetti conseguenti ad un eventuale esito negativo delle medesime.

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1499461 2620280
Articolo 28 - Disposizioni per l’erogazione dei servizi elettrici nel caso delle cooperative storiche senza rete

28.1 Nel caso delle cooperative storiche senza rete, ai fini dell’erogazione de

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Articolo 29 - Disposizioni per l’erogazione dei servizi elettrici nel caso dei consorzi storici senza rete

29.1 Nel caso dei consorzi storici senza rete, ai fini dell’erogazione dei serv

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1499461 2620282
Articolo 30 - Disposizioni per l’erogazione dei servizi elettrici nel caso dei nuovi consorzi

30.1 Nel caso di nuovi consorzi, ai fini dell’erogazione dei servizi di cui al

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Articolo 31 - Disposizioni finali

31.1 Cassa, entro il 30 aprile 2014, predispone le modalità e le tempistiche per l’applicazione dell’Articolo 6, dell’Articolo 12 e dell’Articolo 23. Tali modalità e tempistiche vengono implementate previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.

31.2 Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.

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