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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 31/12/1982, n. 979
L. 31/12/1982, n. 979
Stralcio. In vigore dal 02/02/1983.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- D. Leg.vo 06/11/2007, n. 202
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 08/10/1997, n. 344
- L. 08/07/1986, n. 349
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TITOLO I - NORME PROGRAMMATICHE |
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Art. 1.Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. |
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TITOLO II - VIGILANZA IN MARE |
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Art. 2.Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: |
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Art. 3.Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbr |
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Art. 4.Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio. Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, |
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Art. 5.Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri de |
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Art. 6.Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecni |
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Art. 7.Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà a |
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Art. 8.I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti. Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui de |
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Art. 9.1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è |
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TITOLO III - PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI |
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Art. 10.Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di p |
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Art. 11.Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse que |
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Art. 12.Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vici |
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Art. 13.Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto interv |
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Art. 14Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il rimborso alle altre |
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TITOLO IV - NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE |
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Art. 15.Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambien |
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Art. 18.Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono |
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Art. 19.Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale v |
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Art. 21.In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto |
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Art. 22.Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della |
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Art. 23.La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarbu |
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Art. 24.La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata. |
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TITOLO V - RISERVE MARINE |
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Art. 25.Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai |
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Art. 26.Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati. Ai fini della proposta di |
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Art. 27.Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. In particolare possono essere vietate o limitate: a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione; |
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Art. 28.In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nom |
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Art. 30.Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione del |
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Art. 31.Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree: 1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Me |
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Art. 32. |
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TITOLO VI - ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE |
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Art. 33.In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee |
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Art. 34.Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare. Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare. Nei compartimenti marittimi in cui han |
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Art. 35.Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B" annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge. |
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Art. 36.Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di co |
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Art. 37.In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982. |
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Art. 38.L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 è valutato per l'anno |
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Art. 39.Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della |
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Art. 40.All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge pe |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 41.Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del |
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Art. 42.Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui |
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Art. 43.L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, |
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Allegato A - Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italianoAcetaldeide Acetato di amile normale Acetato di butile normale Acetato di butile secondario Acetato di 2-etossietile Acetato di etile Acetato di isoamile Acetato di metile Acetato di propile normale Acetato di vinile Acetilato di butile normale Acetone Acido acetico Acido acrilico Acido butirrico Acido citrico (10 per cento-25 per cento) Acido cloracetico Acido cloridrico Acido clorosolfonico Acido cresilico Acido eptanoico Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento) Acido formico Acido fosforico Acido lattico Acidi naftenici Acido nitrico (90 per cento) Acido ossalico (10 per cento-25 per cento) Acido propionico Acido solforico Acido solforico fumante (oleum) Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento) Acrilato di etile Acrilato di 2-etilesile Acrilato di isobutile Acrilato di metile Acrilonitrile |
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