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D. Min. Sviluppo Econ. 10/10/2014

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 30/12/2020
- D. Min. Sviluppo Econ. 13/12/2017
- D. Min. Sviluppo Econ. 02/03/2018

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Premessa

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la

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Art. 1 - Finalità

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera c);

c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell’allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell’allegato 3 parte B. E’riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime

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Art. 3 - Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo

N4

1. Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno è definito in una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del contenuto energetico dei citati carburanti.

2. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nell'Allegato 1.

3. I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere complessivamente in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base della seguente formula:

Obbligo complessivo

Bio = Q% x Bt

dove:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

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Art. 4 - Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico de

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Art. 5 - Modalità di immissione in consumo di biocarburanti

1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto.

2. Dall'anno 2018 l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 3, comma 3:

lettera a) deve essere assolto tramite

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Art. 6 - Emissione dei certificati di immissione in consumo

1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo» di biocarburanti (di seguito certificati o CIC), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle funzionalità del portale informatico del GSE (BIOCAR).

2. L’immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L’immissione in consumo di biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all’allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse

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Art. 7 - Verifica dell'assolvimento dell'obbligo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'obbligo:

a) biometano avanzato decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC bmt av. D.M. 2 marzo 2018 = Bio bmt av. D.M. 2 marzo 2018 /5;

in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

b) altri biocarburanti avanzati decreto ministeriale 2 marzo 2018 di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC altri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = Bio altri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 /5;

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Art. 8 - Monitoraggio

1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:

a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;

b) dei dati relativi ai biocarbu

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Art. 9 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno 2014 e agli obblighi derivanti dall'

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Allegato 1 - Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti


Carburante e biocarburanti

Massa volumica

a 15° C kg/dm3

Potere calorifico Inferiore

Gcal/tonn

MJ/kg

MJ/ dm3

Gasolio

0,840

10,270

43,0

36,1

Benzina

0,750

10,342

43,3

32,5

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Allegato 2 - Determinazione incentivo in caso di utilizzo del biometano nei trasporti

N18


SEZIONE A

Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano

SEZIONE B

Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12 del D.M. 2 marzo 2018

Tipologia impianto

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Allegato 3 - Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2

N11


Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del

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Allegato 4 - Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili


Anno di immissione in consumo dei biocarburanti e dei biocarburanti avanzati ai fini dell'obbligo

Anno di verifica dell'obbligo

Soglia di sanzionabilità

Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo

2014

20

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