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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/09/2013, n. 108
D. Leg.vo 13/09/2013, n. 108
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400R, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217R, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particola |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui a |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni: |
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Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione |
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Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze contr |
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Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengo |
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Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, |
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Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, |
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Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), |
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Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pom |
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Art. 10 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamen |
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Art. 11 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di c |
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Art. 12 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati |
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Art. 13 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1 |
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Art. 14 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamen |
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Art. 15 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul merc |
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Art. 16 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la com |
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Art. 17 - Procedimento di applicazione delle sanzioni1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione del |
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Art. 18 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad appos |
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Art. 19 - Disposizioni finanziarie1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.Da inviare a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA (RM) Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per la politica industriale e la competitività Divisione XV Politiche ambientali Via Molise, 2 00187 ROMA- (RM) |
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