Il provvedimento attua la previsione di cui all’art. 26 del D.L. 91/2014, comma 3, lettera b), il quale ha previsto, tra le varie opzioni a scelta del produttore per la rimodulazione delle tariffe incentivanti, il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di:
- una riduzione dell’incentivo per un primo periodo;
- un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo.
Il tutto, secondo percentuali definite dal decreto attuativo. Detto decreto attuativo indica dunque la procedura per calcolare la riduzione ed il successivo nuovo incremento dell’incentivo, che sarà quantificato, per ciascun anno a decorrere dal 2015, sulla base di un coefficiente percentuale di rimodulazione (xi) - pubblicato sul sito del GSE - variabile per ciascun anno (i) del periodo residuo di incentivazione.