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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/02/2012, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 12/07/2024, n. 103
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 16/12/2016, n. 257
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 208
- Sentenza C. Cost. 16/07/2015, n. 171
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 22/08/2014, n. 119 (L. 17/10/2014, n. 146)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 12/09/2013, n. 104 (L. 08/11/2013, n. 128)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.P.C.M. 26/06/2013
- L. 06/08/2013, n. 97
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- Sentenza C. Cost. 15/03/2013, n. 39
- D. Leg.vo 31/12/2012, n. 249
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012 n. 221)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 04/04/2012, n. 35 (legge di conversione) in corsivo, in vigore dal 07/04/2012;
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Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni |
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Capo I - Disposizioni generali in materia di semplificazioni |
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Art. 1. - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'ammin |
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Art. 2. - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA1. All'a |
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Art. 3. - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. 2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articol |
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Capo II - Semplificazioni per i cittadini |
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Art. 4. - Art. 5. - Omissis
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Art. 6. - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la d |
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Art. 6-ter. - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n |
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Art. 7. - Art. 8. - Omissis
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Art. 9. - Dichiarazione unica di conformità degli impianti1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è a |
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Art. 10. - Parcheggi pertinenziali1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente: «5. Fermo |
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Art. 11. - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»; c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa; d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso; e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse. 2. N53 3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di cer |
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Art. 11-bis. - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il |
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Capo III - Semplificazioni per le imprese |
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Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese |
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Art. 12. - Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre a |
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Art. 12-bis. - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle |
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Art. 13. - Omissis
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Sezione II - Semplificazioni in materia di lavoro |
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Art. 15. - Omissis
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Art. 16. - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale1. - 5. Omissis 6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mod |
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Art. 18. - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio1. - 1-bis. Omissis |
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Art. 19. - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro1. All'articolo |
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Sezione III - Semplificazioni in materia di appalti pubblici |
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Art. 20. - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |
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Art. 21. - Responsabilità solidale negli appalti1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «2. |
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Art. 22. - Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Sezione IV - Semplificazioni in materia ambientale |
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Art. 23. - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 24. - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»; b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «rilasciata»; c) all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»; d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Sezione V - Semplificazioni in materia di agricoltura |
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Art. 25. - Art. 26. - Omissis
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Art. 28. - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla m |
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Art. 29. - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all' |
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Sezione VI - Omissis
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Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione |
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Art. 35. - Art. 36. - Omissis
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Art. 37. - Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese1. Dopo il comma 6 dell'artico |
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Art. 38. - Art. 40. - Omissis
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Art. 41. - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, |
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Art. 42. - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e d |
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Art. 43. - Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del |
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Art. 45. - Semplificazioni in materia di dati personali1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 46. - Omissis
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Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo |
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Capo I - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche |
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Sezione I - Innovazione tecnologica |
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Art. 47. - Agenda digitale italiana1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. |
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Art. 47-bis. - Omissis
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Art. 47-ter. - Digitalizzazione e riorganizzazione1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esc |
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Art. 47-quater. - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis |
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Art. 47-quinquies. - Organizzazione e finalità dei servizi in rete1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare |
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Art. 47-sexies. - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica1. La lettera |
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Sezione II - Omissis
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Sezione III - Disposizioni per l'istruzione |
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Art. 50. - Art. 51. - Omissis
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Art. 52. - Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: a) realizzare un'offerta coordinata, a |
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Art. 53. - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni. 1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. 2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi: a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sosten |
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Sezione IV - Omissis
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Sezione V - Disposizioni per il turismo |
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Art. 56. - Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di tur |
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Sezione VI - Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione |
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Art. 57. - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239: a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione N10; c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale; d) i depositi di stoccaggio “di oli minerali” N22, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239: |
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Art. 57-bis - Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1º dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenzia |
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Art. 57-bis. - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferime |
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Art. 58. - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 931. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modifica |
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Capo II - Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti |
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Art. 59. - Disposizioni in materia di credito d'imposta1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; |
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Art. 60. - Omissis
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Titolo III - Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore |
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Art. 61. - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzio |
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Art. 62. - Abrogazioni1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legg |
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Art. 62-bis. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto si applicano |
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Art. 63. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio |
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Tabella A
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La responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore negli appalti pubblici e privati
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- Leggi e manovre finanziarie
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La Legge di bilancio 2018 comma per comma
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- Energia e risparmio energetico
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Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
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