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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/09/2001, n. 368
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- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 24/12/2007, n. 247
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- Sentenza C. Cost. 14/07/2009, n. 214
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
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- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- D.L. 20/03/2014, n. 34 (L. 16/05/2014, n. 78)
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica |
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Art. 2. - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportualiN401. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali |
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Art. 3. - Divieti1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; |
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Art. 4. - Disciplina della proroga1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an |
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Art. 5. - Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro N24 continua “oltre il trentesimo giorno” N11 in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, "nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis," N2 ovvero “oltre il cinquantesimo giorno” N11 negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 2-bis. N25 N22 “3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al |
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Art. 6. - Principio di non discriminazione1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la g |
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Art. 7. - Formazione1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una fo |
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Art. 9. - Informazioni1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativament |
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Art. 10. - Esclusioni e discipline specifiche1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro. N7 “c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.” N26 “c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.” |
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Art. 11. - Abrogazioni e disciplina transitoria1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di le |
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Art. 12. - Sanzioni1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). |
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11/12/2024
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