D. Leg.vo 31/12/2012, n. 249 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 31/12/2012, n. 249

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019
- L. 29/07/2015, n. 115
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Obiettivo

1. Il presente decreto stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurez

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) anno di riferimento: l’anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;

b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;

c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla ‘biomassa’, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché l frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

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Art. 3. - Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno.

3. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.

4. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla b

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Art. 4. - Calcolo dei livelli delle scorte

1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformità dei metodi riportati nell’allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell’articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione.

2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calc

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Art. 5. - Disponibilità delle scorte petrolifere di sicurezza

1. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 7, e l’OCSIT di cui all’articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

2. Ai fini della identificazione, contabilità e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all’OCSIT l’esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute

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Art. 6. - Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l’OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L’inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stocc

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Art. 7. - Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all’Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’operato dell’OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni dell’OCSIT, sulla base del piano da quest’ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio.

2. L’OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L’OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1.

3. L’OCSIT per l’espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all’articolo 21, minimizzando i relativi costi.

4. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dall’espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell’OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalità di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell’OCSIT. L�

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Art. 8. - Operatori economici

1. Fatto salvi i limiti di cui all’articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 7, è concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:

a) all’OCSIT;

b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato ita

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Art. 9. - Scorte specifiche

1. L’OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprietà dell’OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano.

2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

a) etano;

b) GPL;

c) benzina per motori;

d) benzina avio;

e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);

f) jet fuel del tipo cherosene;

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Art. 10. - Gestione delle scorte specifiche

1. L’OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le

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Art. 11. - Statistiche petrolifere e dei biocarburanti

1. È fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008

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Art. 12. - Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all’articolo 3

1. Per quanto concerne il livello delle scorte detenuto ai sensi dell’articolo 3, anche sulla base delle informazioni fornite dall’OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico compila e trasmette alla Com

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Art. 13. - Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall’OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea, per ciascuna tipologia di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l’ultimo giorno di ciascun mese, precisando i quantitativi e il numer

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Art. 14. - Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali

1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite

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Art. 15. - Elaborazione dei dati

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, commi 1 e 2, l’OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse inform

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Art. 16. - Biocarburanti, additivi e bioliquidi

1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.

2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:

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Art. 17. - Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell’OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordi

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Art. 18. - Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l’OCSIT, predispone tutti gli adempimenti necessari per l’effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d’emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l’OCSIT, può partecipare ai controlli decisi dalla Commissione europea insieme ad agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Rappresentanti dell’OCSIT, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, possono essere designati, dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, per accompagnare le perso

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Art. 19. - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

1. Il presente decreto non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle

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Art. 20. - Procedure di emergenza

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l’OCSIT possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, in caso di interruzione grave dell’approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.

2. Entro 180 giorni dalla data di entra

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Art. 21. - Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali

1. Le funzioni dell’OCSIT, di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell’offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data

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Art. 22. - Costituzione di un mercato all’ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

1. Al fine di favorire la concorrenza nell’offerta all’ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l’incontro tra domanda e offerta all’ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma

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Art. 23. - Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli

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Art. 24. - Sanzioni

1. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza di cui all’articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 6,5 euro per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.

2. La omessa o incompleta comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.

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Art. 25. - Norme transitorie

1. Gli obblighi di scorta vigenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2012, rimangono in essere fino alla data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli obblighi vigenti di cui al comma 1 si ritengono assolti anche quando ciascun soggetto obblig

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Art. 26. - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l’obbligo per gli Stati membri

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Art. 27. - Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del

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Allegato I - Metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi (di cui all’art. 3, comma 4)

N8

Per il calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all’art. 3, ci si avvale del seguente metodo:

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Allegato II - Metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio del consumo interno (di cui all’articolo 3, comma 5)

Ai fini dell’articolo 3, l’equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:

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Allegato III.1 - Metodi di calcolo del livello di scorte complessive detenuto (di cui all’articolo 4, comma 1)

Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:

Fatto salvo il caso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4%, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati.

Il metodo scelto vale per l’intero anno di cui trattasi.

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Allegato III.2 - ripartizione dell’obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati
(di cui all’articolo 4, comma 4)

Nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola “l’ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese” per l’anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando i coefficienti riportati nell’allegato III.1 ovvero il “valore a)”.

In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell’anno precedente di cui all’articolo 3 comma 8, il Ministero dello sviluppo ec

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Allegato IV - Norme relative alla compilazione e comunicazione alla commissione europea delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtù dell’articolo 3 (di cui all’articolo 12, comma 1)

Ogni mese, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall’OCSIT, compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l’ultimo giorno di ogni mese, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformità dell’articolo 3. Nella rilevazione, il Ministero dello sviluppo economico indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo è stato utilizzato

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