D. Leg.vo 19/08/2005, n. 194 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 19/08/2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
In vigore dall’8.10.2005.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Min. Transiz. Ecologica 14/01/2022
- L. 07/07/2009, n. 88
- D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42
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Premessa

Il Presidente della Repubblica

 

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

a) l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acus

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all’anno, intendendosi per movimento un’operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;

c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

d) «asse stradale principale»: un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;

e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifi

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Art. 3. - Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all’allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all’aut

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Art. 4. - Piani d’azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all’articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d’azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all’autorità individuata al comma 1 lettera a).

3. Entro il 18 aprile 2024 N26 e, successivamente, entro il 18 aprile

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Art. 5. - Descrittori acustici e loro applicazione

1. Ai fini dell’elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all�

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Art. 6. - Metodi di determinazione

1. I valori dei descrittori acustici Lden

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Art. 7. - Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali; N18

b) N15

c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivame

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Art. 8. - Informazione e consultazione del pubblico

1. L’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 ed ai piani di azione di cui all’articolo 4 è resa accessibile dall’autorità pubblica in conformità alle disposizio

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Art. 9. - Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastru

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Art. 10. - Armonizzazione della normativa

N1

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Art. 11. - Sanzioni

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di

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Allegato 1 - Descrittori acustici (art. 5, comma 1)

1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden

1.1. Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), è definito dalla seguente formula:

 

Lden = 10lg[(14x10Lday/10 + 2x10(Levening+5)/10 + 8x10(Lnight+10)/10)/24]

 

dove:

a) Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;

b) Lday è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull’insieme dei periodi diurni di un anno solare;

c) Levening è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla n

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Allegato 2 - Metodi di determinazione dei descrittori acustici (art. 6)

N17

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Allegato 3 - Metodi di determinazione degli effetti nocivi (art. 6)

N13

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Allegato 4 - Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche (art. 3, comma 5)

1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all’art. 5.

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Allegato 5 - Requisiti minimi dei piani d’azione (art. 4, comma 5)

1. I piani d’azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dell’agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l’autorità competente;

c) il contesto giuridico;

d) qua

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Allegato 6 - Dati da trasmettere alla Commissione (art. 7, comma 1)

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:

1) Per gli agglomerati:

1.1) una descrizione concisa dell’agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;

1.2) l’autorità competente;

1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell’attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in c

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