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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/02/2021, n. 40
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- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
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Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto |
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Capo I - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articol |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve; b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, post |
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Art. 3. - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pub |
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Capo II - Gestione delle aree sciabili attrezzate |
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Art. 4. - Aree sciabili attrezzate1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al f |
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Art. 5. - Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; N4 b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali su |
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Art. 6. - Delimitazione delle piste da discesa1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e |
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Art. 7. - Delimitazione piste da fondo e altre piste1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura: a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia; |
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Art. 8. - Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misur |
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Art. 9. - Personale operante nell'area sciabile attrezzata1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto. 2. Il direttore delle piste: a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle p |
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Art. 10. - Tracciati di allenamento1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico non |
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Art. 11. - Obblighi dei gestori1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di s |
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Art. 12. - Manutenzione delle piste1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a ti |
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Art. 13. - Segnaletica1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rappo |
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Art. 14. - Obbligo del soccorso1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle |
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Art. 15. - Responsabilità civile dei gestori1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono c |
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Art. 16. - Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui a |
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Capo III - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili |
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Art. 17. - Obbligo di utilizzo del casco protettivo1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione ammi |
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Art. 18. - Velocità e obbligo di prudenza1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle bi |
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Art. 19. - Precedenza1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. |
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Art. 20. - Sorpasso1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibi |
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Art. 21. - Incrocio1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da a |
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Art. 22. - Stazionamento1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. |
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Art. 23. - Omissione di soccorso1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 de |
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Art. 24. - Transito e risalita1. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve ten |
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Art. 25. - Mezzi meccanici1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. |
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Art. 26. - Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. |
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Art. 27. - Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e |
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Art. 28. - Concorso di responsabilità1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualment |
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Art. 29. - Soggetti competenti per il controllo1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di |
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Art. 30. - Assicurazione obbligatoria1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile p |
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Art. 31. - Accertamenti alcolemici e tossicologici1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi |
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Art. 32. Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici |
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Art. 33. - Regime sanzionatorio1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7; |
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Capo IV - Normativa a favore delle persone con disabilità |
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Art. 34. - Categorie1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie: |
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Art. 35. - Accompagnamento1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnator |
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Art. 36. - Individuazione1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori re |
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Art. 37. - Diritto di precedenza1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati. |
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Art. 38. - Obbligo del casco1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disab |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 39. - Snowboard, telemark e altre pratiche sportive1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di disc |
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Art. 40. - Adeguamento alle disposizioni della legge1. Le regioni, entro il 30 giugno 2025 N18, adeguano le |
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Art. 41. - Rinegoziazione concessioni1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del |
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Art. 42. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov |
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Art. 43. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi |
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Art. 43-bis. - Disposizione finale |
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