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L. 31/12/2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Disciplina dell'ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicur

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Art. 2 - Disciplina della professione di avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

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Art. 3 - Doveri e deontologia

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

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Art. 4 - Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri li

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Art. 4-bis. - Esercizio della professione forense in forma societaria

N9

1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

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Art. 5 - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria

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Art. 6 - Segreto professionale

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività

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Art. 7 - Prescrizioni per il domicilio

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al

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Art. 8 - Impegno solenne

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assum

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Art. 9 - Specializzazioni

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

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Art. 10 - Informazioni sull'esercizio della professione

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventua

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Art. 11 - Formazione continua

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

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Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quell

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Art. 13 - Conferimento dell'incarico e compenso

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore de

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Art. 13-bis. - Equo compenso e clausole vessatorie

N13

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Art. 14 - Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre

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TITOLO II - ALBI, ELENCHI E REGISTRI
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Art. 15 - Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco sp

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Art. 16 - Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il r

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Art. 17 - Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2.

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Art. 18 - Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scient

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Art. 19 - Eccezioni alle norme sulla incompatibilità

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricer

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Art. 20 - Sospensione dall'esercizio professionale

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato d

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Art. 21 - Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

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Art. 22 - Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

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Art. 23 - Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano part

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TITOLO III - ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
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Capo I - L'Ordine Forense
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Art. 24 - L'ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

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Capo II - Ordine Circondariale
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Art. 25 - L'ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circ

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Art. 26 - Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

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Art. 27 - L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento p

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Art. 28 - Il consiglio dell'ordine

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

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Art. 29 - Compiti e prerogative del consiglio

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, le

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Art. 30 - Sportello per il cittadino

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai c

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Art. 31 - Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra g

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Art. 32 - Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere

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Art. 33 - Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

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Capo III - Consiglio Nazionale Forense
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Art. 34 - Durata e composizione

1. N30 Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degl

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Art. 35 - Compiti e prerogative

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consigli

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Art. 36 - Competenza giurisdizionale

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui a

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Art. 37 - Funzionamento

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codi

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Art. 38 - Eleggibilità e incompatibilità

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto

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Capo IV - Congresso Nazionale Forense
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Art. 39 - Congresso nazionale forense

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

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TITOLO IV - ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
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Capo I - Tirocinio Professionale

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Art. 40 - Accordi tra università e ordini forensi

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipula

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Art. 41 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

N22

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi

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Art. 42 - Norme disciplinari per i praticanti

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deon

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Art. 43 - Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

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Art. 44 - Frequenza di uffici giudiziari

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudizi

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Art. 45 - Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

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Capo II - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
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Art. 46 - Esame di Stato

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto ammin

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Art. 47 - Commissioni di esame

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione.

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Art. 48 - Disciplina transitoria per la pratica professionale

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vig

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Art. 49 - Disciplina transitoria per l'esame

1. Per i primi dodici

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TITOLO V - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
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Capo I - Norme Generali
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Art. 50 - Consigli distrettuali di disciplina

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitari

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Art. 51 - Procedimento disciplinare e notizia del fatto

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2.

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Art. 52 - Contenuto della decisione

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

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Art. 53 - Sanzioni

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle

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Art. 54 - Rapporto con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

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Art. 55 - Riapertura del procedimento

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta un

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Art. 56 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

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Art. 57 - Divieto di cancellazione

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno d

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Art. 58 - Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al

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Capo II - Procedimento
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Art. 59 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

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Art. 60 - Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizion

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Art. 61 - Impugnazioni

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avant

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Art. 62 - Esecuzione

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

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Art. 63 - Poteri ispettivi del CNF

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegli

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TITOLO VI - DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 64 - Delega al Governo per il testo unico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

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Art. 65 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circonda

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Art. 66 - Disposizione finale

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contribu

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Art. 67 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

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