Tra le disposizioni recate dal decreto-legge in oggetto si segnala quanto segue: - viene istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che siano anche titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni; - viene abrogato l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, previsto dall’art. 15 del D. Leg.vo 151/2015; - si modifica la disciplina delle start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti; - sono introdotte modifiche al Codice di procedura civile; - sono introdotte modifiche all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), riferite ai motivi di esclusione, ed in particolare tese a considerare in maniera autonoma le fattispecie di esclusione in precedenza indicate solo a titolo esemplificativo nella lettera c) del comma 5; - è soppresso dal 01/01/2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e viene istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; - sono adottate misure volte a semplificare le procedure per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga; - si prevede l'approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale; - si modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico; - in materia di edilizia penitenziaria, vengono affidate al personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nuove funzioni concernenti in sintesi: l’effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all’amministrazione penitenziaria nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie; la gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui in precedenza; l’individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici, dismessi e idonei alla riconversione al fine della realizzazione di nuove strutture carcerarie.
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513196112446341
Art. 1. - Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. N5
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal
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513196112446342
Art. 1-bis. - Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi
a) all’articolo 3, comma 23, le parole da: “non possono” fino a: “improcedibile” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzio
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513196112446343
Art. 2. - Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
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513196112446344
Art. 3. - Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
1-quinquies. All’articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Art. 3-bis. - Omissis
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513196112446346
Art. 3-ter. - Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS
“a) l’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al
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513196112446347
Art. 3-quater. - Altre misure di deburocratizzazione per le imprese
1. All’articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo periodo è soppresso.
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Art. 3-quinquies. - Omissis
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513196112446349
Art. 4. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
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513196112446350
Art. 4-bis. - Omissis
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513196112446351
Art. 5. - Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
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513196112446352
Art. 6. - Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
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513196112446353
Art. 7. - Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2022 N17, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le s
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513196112446354
Art. 8. - Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecno
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513196112446355
Art. 8-bis. - Misure di semplificazione per l’innovazione
a) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sotto-servizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell’operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
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513196112446356
Art. 8-ter. - Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’a
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513196112446357
Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
1. In relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono mantenere gli incarichi già assegnati ovvero partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e
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Art. 9-bis. - Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
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Art. 10. - Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzio
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513196112446360
Art. 10-bis. - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
1. - 3. Omissis
4. Le sanzio
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Art. 11. - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
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Art. 11-bis. - Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali
1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
3. È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristr
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Art. 11-ter. - Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi
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Art. 11-quater. - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
“1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilen
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Art. 11-quinquies. - Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto
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Art. 11-sexies. - Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore
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Art. 11-septies. - Omissis
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Art. 12. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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GENERALITÀ; SCHEMA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E CHIARIMENTI (Cause di esclusione riferite solo all’operatore economico; Cause di esclusione riferite sia all’operatore economico che al subappaltatore; Soggetti nei cui confronti deve essere verificata l’assenza di condanne penali) - CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica; Attestazione SOA; Rating d’impresa; Dichiarazioni del concorrente e verifiche della stazione appaltante, il DGUE; Accertamento sul possesso dei requisiti; Soccorso istruttorio; Mezzi di prova e registro online dei certificati).
ZONE SISMICHE IN ITALIA E NORME TECNICHE - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE (Adempimenti per costruzioni in zone sismiche nel Testo unico dell’edilizia; Generalità sugli interventi soggetti agli obblighi; Classificazione interventi in base alla pericolosità; Precisazioni della giurisprudenza sull’ambito applicativo) - ADEMPIMENTI PER LE OPERE IN ZONA SISMICA (Soggetti tenuti agli adempimenti; Denuncia dei lavori in zona sismica; Autorizzazione sismica; Certificazione in caso di sopraelevazione; Disciplina per le zone sismiche di nuova classificazione; Eliminazione di barriere architettoniche) - AGEVOLAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA (C.D. “SISMABONUS”) - VIGILANZA E SANZIONI, ILLECITI “ANTISISMICI” (Vigilanza; Sanzioni (illeciti antisismici); Prescrizione degli illeciti antisismici).
INTRODUZIONE (In cosa consiste il regime dei contribuenti “minimi”; Normativa di riferimento, sostituzione di precedenti regimi) - REQUISITI E ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI (L’ingresso e la permanenza nel regime ; Requisito di accesso al regime forfetario; Altri requisiti di accesso validi fino al 2018 e soppressi dal 2019; Cause di esclusione ; Modalità di accesso al regime forfetario; Disapplicazione volontaria del regime forfetario; Transizione da pregressi regimi fiscali agevolati e/o modifica dell’opzione; Disapplicazione per legge o a seguito di accertamento) - DISCIPLINA E CARATTERISTICHE DEL REGIME DEI MINIMI (Semplificazioni e adempimenti ai fini dell’IVA; Adempimenti IVA che permangono ; Rettifica della detrazione; IVA ad esigibilità differita e IVA per cassa; Utilizzo dell’eccedenza di credito IVA; Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi; Ritenuta d’acconto e ritenute sui compensi erogati) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE (Componenti positivi e negativi di reddito maturati in corso di regime; Componenti di reddito riferiti a periodi precedenti; Trattamento delle perdite di periodi di imposte precedenti; Cessazione dell’attività in regime forfetario; La valutazione delle merci e dei beni strumentali nei passaggi di regime; Calcolo delle detrazioni IRPEF; Applicazione dell’imposta sostitutiva; Agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività) - SANZIONI - FATTURAZIONE (Esclusione dalla fatturazione elettronica dei contribuenti minimi in regime forfetario; Marca da bollo; Esempi di fatture contribuenti minimi in regime forfetario) - REGIME PER PROFESSIONISTI E IMPRESE INDIVIDUALI OLTRE 65.000 EURO (Regime e soglie di applicazione; Esclusioni; Ritenuta d’acconto e ritenute sui compensi erogati; Fatturazione).
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie.
Funzioni, compiti e incombenze del RUP nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata da taglio pratico e format interattivo.
Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Fabbricati - Terreni edificabili, agricoli o inedificabili – Lottizzazioni - Diritti reali di godimento - Rideterminazione del valore dei terreni - Rischi, cautele e opportunità fiscali - Prevenzione e gestione del contenzioso - Casi concreti illustrati e commentati.
Introduzione alla sostenibilità - Cenni di fisica tecnica e di tecnologia dei materiali - Bilancio energetico e dispersioni - Progettare l’involucro edilizio efficiente - Isolamento acustico - Impiantistica per l’efficienza energetica - Salubrità e comfort degli interni - Progetto architettonico dell’edificio sostenibile
Guida agile e completa per i tecnici del settore edilizio ed energetico. Fornisce una panoramica dettagliata e completa delle modalità per l’identificazione, il calcolo e l’eliminazione dei ponti termici negli edifici.
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