Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 17/10/2024, n. 153, così recitava:

“6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all’adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l’obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

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