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D. Leg.vo 23/12/2022, n. 213

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali

1. All’articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “, anche su istanza di parte,” sono soppresse e dopo le parole “responsabilità estesa del produttore” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto”;

2) al secondo periodo, le parole “l’accettazione dei prodotti restituiti” sono sostituite dalle seguenti: “un sistema di restituzione dei prodotti dopo l’utilizzo”, le parole “che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e” sono sostituite dalle seguenti: “derivanti dagli stessi nonché”, e le parole “nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto” sono soppresse;

b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: “Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.”.

2. All’articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio”, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno una relazione”, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno un piano” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre di ogni anno un piano” e, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno l’entità”.

3. All’articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola “del” è sostituita dalle seguenti: “derivanti dal”.

4. All’articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze
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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti
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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni

1. All’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, dopo le parole “deposito temporaneo” sono inserite le se

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Art. 5. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate

1. All’articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico” sono sostituite dalle seguenti: “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma

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Art. 6. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi

1. All’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera bb), le parole “speciali assimilati” sono sostituite dalle seguenti: “urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2”;

b) al comma 1-bis, dopo la parola ““rifiuto”,” sono inserite le seguenti: ““regime di responsabilità estesa del produttore”,”.

2. All’articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola “I” è sostituita dalle seguenti: “Ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, i” e le parole “, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio,” sono soppresse.

3. All’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole “possono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”,

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.”;

c) il quarto periodo è soppresso.

4. All’articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “generati dal consumo dei propri prodotti” sono sostituite dalle seguenti: “riferibili ai propri prodotti” ed il segno di interpunzione “.” è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole “I produttori e gl

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Art. 7. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti

1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”.

2. All’articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole “24 giugno 2003, n. 182”, sono sostituite dalle seguenti: “8 novembre 2021, n. 197”.

3. All’artico

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Art. 8. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti

1. All’allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Indice. Capitoli dell’elenco” sono sostituite dalle seguenti: “Classificazione dei rifiuti.

Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. “sostanza pericolosa”, una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. “metallo pesante”, qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. “policlorodifenili e policlorotrifenili” (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. “metalli di transizione”, uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

5. “stabilizzazione”, i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. “solidificazione”, processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. “rifiuto parzialmente stabilizzato�

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Art. 9. - Disposizioni transitorie e finali

1. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente:

“5.2

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Art. 10. - Abrogazioni
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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legis

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