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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
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D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
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- Avviso di rettifica in G.U. 24/11/2016, n. 275
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima della lettera a), è inserita la seguente: «0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»; b) dopo la lettera i-quinquies) è inserita la seguente: «i-sexies |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «modalità più appropriate» sono inserite le seguenti: «e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti»; |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 20051. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Art. 7. (Qualità dei servizi re |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 20051. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con parti |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti» fino alla fine del periodo sono sostitu |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»; b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 2»; c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati. 2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: «14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro de |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico uffici |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite le seguenti parole: «soddisfa il requisito della forma scritta e»; |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'artic |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguent |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori»; |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 34 del decreto le |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e procedure per la generaz |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il presta |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura: |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 20052. All'articolo 48 del de |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) a |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 45 - Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; |
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Art. 51 - Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 20051. L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 55 - Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 |
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Art. 56 - Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifica |
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Union |
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Art. 58 - Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 59 - Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 20051. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. |
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Art. 60 - Incentivi e sanzioni. Portale della performance1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono disciplinati gli incentivi relativi all'attuazione delle disposizioni del |
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Art. 61 - Disposizioni di coordinamento1. N3 Fino all'adozione “delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005”N4, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente Codice»; |
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Art. 62 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), è adottato entro la stessa data. 2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano anc |
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Art. 63 - Nomina commissariale1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale euro |
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Art. 64 - Abrogazioni1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli: a) 4; b) 10; c) 11; d) 19; e) 26; f) 27; g) 31; h) 50-bis; i) 55; j) 57-bis; |
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Art. 65 - Clausola di invarianza finanziaria1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambi |
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Art. 66 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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