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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 12/07/2017, n. 113
L. 12/07/2017, n. 113
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L. 12/07/2017, n. 113
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei compon |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «ordine» |
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Capo II - Elettorato attivo e passivo e sistema elettorale |
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Art. 3. - Elettorato attivo e passivo1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della present |
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Art. 4. - Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi |
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Capo III - Modalità di svolgimento delle elezioni |
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Art. 5. - Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio: a) |
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Art. 6. - Convocazione elettorale1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. 2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almen |
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Art. 7. - Propaganda elettorale1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi form |
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Art. 8. - Candidature1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali. |
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Art. 9. - Commissione elettorale1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati. 2. Quando il consiglio del |
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Art. 10. - Schede elettorali ed espressione del voto1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. 2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi d |
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Art. 11. - Seggio elettorale1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. |
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Art. 12. - Operazioni di voto1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio. 2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio. 3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono |
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Art. 13. - Votazione con sistema elettronico1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico. 2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche: a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati; b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due p |
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Art. 14. - Scrutinio delle schede1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato; |
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Art. 15. - Proclamazione degli eletti1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale. 2. Tutti gli aventi diritto al voto |
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Art. 16. - Sostituzione degli eletti1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consi |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 17. - Regime transitorio1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 18. - Abrogazioni1. I commi da 2 a 6 dell'artic |
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Art. 19. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 20. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato (articolo 4, comma 1)TABELLA A
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