Sent. C. Stato 02/11/1993, n. 958 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP655

Sent. C. Stato 02/11/1993, n. 958

43849 43849
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Distanze da strade e autostrade - Prescrizioni ex art. 41 L. 1942 n. 11 50 - Rapporti con le prescrizioni urbanistiche - Significato e limiti.
1. Le distanze delle costruzioni dalle strade e autostrade, prescritte dall'art. 41-septies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, sono poste a tutela della sicurezza della circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete stradale; pertanto, le eventuali norme di piano regolatore che disciplinino le edificazioni in tali fasce vanno intese non come una inammissibile deroga alla normativa statuale, ma come una previsione a rilevanza meramente urbanistica, che può trovare concreta attuazione solo laddove le norme statali o singoli provvedimenti della competente Amministrazione statale consentano deroghe ai limiti di distanza vigenti.

1. Ved. C. Stato IV 7 marzo 1991 n. 149 [R=WCS7M91149] (Le norme tecniche di edilizia scolastica, approvate con i DD.MM. 21 marzo 1970, 18 dicembre 1975, devono essere osservate sia in sede di pianificazione generale sia al momento della compilazione dei piani particolareggiati). Il vigente Codice della strada è regolato dal D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147.
Codice della strada R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, art. 1; Legge urbanistica L. 17 agosto 1942 n. 1150, RArt. 41-septies ; Distanze minime dalla strada D.M. 1° aprile 1968 n. 1404 ; Norme sulle distanze dalle autostrade L. 24 luglio 1991 n. 729

Dalla redazione