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Sent. C. Stato 14/12/1993, n. 1068

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante Motivazione - Non occorre. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Contenuto Motivazione - Quando occorre. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Prescrizioni e vincoli - Vincoli preordinati all'espropriazione - Decadenza - Vincoli equiparabili - Individuazione.
1. Il principio secondo il quale le scelte urbanistiche che l'amministrazione compie per la disciplina del territorio comunale non comportano di regola la necessità di una specifica motivazione, che tenga conto delle aspirazioni dei privati, opera anche per le varianti al piano regolatore, sulla base di una diversa valutazione delle esigenze pubbliche, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione d'accompagnamento al progetto di modificazione, pur quando esse dispongono vincoli sulla proprietà privata, prevedendone l'espropriazione. 2. Il principio secondo il quale le scelte urbanistiche non comportano necessità di specifica motivazione incontra deroghe quando particolari situazioni hanno creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti, le cui posizioni appaiono meritevoli di specifica considerazione, come quando l'amministrazione intenda superare gli impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione, ovvero quando si debba tener conto del giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia, o come quando l'amministrazione intende reiterare un vincolo scaduto. 3. Ai vincoli preordinati all'espropriazione, per i quali l'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 prevede la decadenza per decorso del quinquennio, vanno equiparate solo quelle limitazioni che, pur non importando il trasferimento coattivo del bene, non consentono al suo titolare la coltivazione o, comunque, la possibilità di utilizzarlo (nel caso, è stato escluso che costituisca vincolo la destinazione dell'area a verde privato).

1. Ved. C. Stato IV 4 marzo 1993 n. 240,[R=WCS4M93240] IV 20 marzo 1985 n. 96[R=WCS20M8596], IV 28 gennaio 1985 n. 2, [R=W28GE852] IV 2 luglio 1983 n. 488[R=WCS2L83488], Ap. 21 ottobre 1980 n. 37[R=WCS21O8037], IV 11 dicembre 1979 n. 1141.[R=WCS11D791141] 2. Ved. C. Stato IV 13 maggio 1992 n. 511R, 27 aprile 1989 n. 267[R=WCS27A89267], IV 4 settembre 1985 n. 328[R=W4S85328], IV 13 aprile 1984 n. 243.[R=WCS13A84243] 3. Ved. C. Cost. 29 maggio 1968 n. 55[R=WCC29MA6855] e 20 gennaio 1966 n. 6[R=W20GE666] (Sulla decadenza ex art. 2 L. 1187/1968).
[L. 19 novembre 1968 n. 1187, art. 2 [R=L118768,A=2]

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