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Sent. C. Stato 11/07/2001, n. 3868

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Motivazione - Necessità eventuale.
1. In caso di variante ad un piano regolatore limitata ad uno specifico oggetto (nella specie, per la realizzazione di raccordo stradale) la pubblica Amministrazione deve spiegare la scelta urbanistica adottata che sacrifica aspettative private tutelate (nella specie erano già stati costruiti edifici nelle aree in questione, con regolari concessioni edilizie), motivando specificatamente su due aspetti: la necessità di quella scelta e di acquisire quelle aree anziché altre.

Sulla variante al piano regolatore generale ved. C. Stato IV 20 marzo 2001 n. 1679R (1. Per la variante al P.R. studiata a tutela dell'ambiente non occorre particolare motivazione; 2. Se la variante al P.R.G. contiene diverse prescrizioni fra loro scindibili, è ammissibile il ricorso contro solo alcune di esse e poi il loro eventuale annullamento); VI 25 settembre 2000 n. 5051R (Qualora il P.R.G. preveda la destinazione agricola di un'area e con essa sia compatibile l'uso di un immobile come albergo, una successiva variante con effetti retroattivi non può impedire tale variante); IV 3 luglio 2000 n. 3646R (Il Comune può apportare variante al P.R.G. senza che occorra una motivazione specifica).

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