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Sent. C. Stato 05/07/2002, n. 3695

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Motivazione specifica - Non necessaria - Limiti.
1. Il Comune ha la facoltà discrezionale di modificare il piano regolatore vigente senza obbligo di particolare motivazione, essendo sufficiente che siano adeguatamente indicate le esigenze da soddisfare e che le modifiche corrispondano ai criteri d'ordine tecnico-urbanistico adottati; ma se la variante incida su situazioni per le quali esiste una particolare tutela o affidamento (come quelle di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato) oppure riguardi un determinato terreno, allora diventa necessaria una specifica motivazione.

Sulla variante al piano regolatore generale ved. C. Stato IV 3 ottobre 2001 n. 5207 R (La motivazione della variante può anche essere ricavata dagli elaborati tecnici che accompagnano gli atti del procedimento); Csi 28 settembre 2001 n. 509 R e C. Stato IV 3 luglio 2000 n. 3646 R (Il Comune può non fornire specifica ed analitica motivazione della variante adottata); C. Stato IV 26 settembre 2001 n. 5091 R (Per approvare una variante che salvaguardi una parte dell'opera agricola non occorre prima accertare che il terreno sia effettivamente destinato a scopi agricoli, essendo sufficiente una chiara finalità di preclusione di quei luoghi alla loro utilizzazione edilizia); IV 11 luglio 2001 n. 3868 R [In caso di variante al piano regolatore limitata ad uno specifico oggetto (nella specie, un raccordo stradale) il Comune deve motivare la scelta che sacrifica aspettative private tutelate (nella specie erano già stati costruiti edifici nella zona, con regolari concessioni edilizie) spiegando la necessità di quella scelta]; IV 20 marzo 2001 n. 1679 R (1. Per la variante al p.r.g. studiata a tutela dell'ambiente non occorre particolare motivazione; 2. Se la variante al p.r.g. contiene diverse prescrizioni fra loro scindibili, è ammissibile il ricorso contro solo alcune di esse e poi il loro eventuale annullamento); VI 25 settembre 2000 n. 5051 R (Qualora il p.r.g. preveda la destinazione agricola di un'area e con essa sia compatibile l'uso di un immobile come albergo, una successiva variante con effetti retroattivi non può impedire tale variante); V 23 maggio 2000 n. 2982 R e IV 23 marzo 2000 n. 1561 R (La motivazione specifica è necessaria per una variante al p.r.g. che interessi particolari aspettative - come quelle nascenti da un piano di lottizzazione - o che sia limitata ad un determinato terreno); C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2934 R (1. Le varianti al p.r.g. possono distinguersi in 3 gruppi: normative, specifiche e generali; queste ultime possono rendersi necessarie se il p.r.g. ha durata indeterminata - 2. Non occorre specifica motivazione per una variante al p.r.g. destinata alla tutela del paesaggio, considerato il valore fondamentale di questo); Csi 22 settembre 1999 n. 391 R (Non occorre approvazione per una variante al p.r.g. intesa alla localizzazione di aree per attrezzature urbane di interesse generale, conforme alle previsioni del piano); C. Stato IV 9 aprile 1999 n. 594 R (Il Comune deve accompagnare con specifica motivazione una variante al p.r.g. che modifichi in zona agricola un'area compresa fra altre aree edificabili ed edificate); IV 8 febbraio 1999 n. 121 R e IV 14 dicembre 1993 n. 1068 R (Di regola non occorre specifica motivazione per una variante al p.r.g., essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al relativo progetto); Csi 21 dicembre 1998 n. 691 R e C. Stato IV 4 dicembre 1998 n. 1732 R e IV 26 maggio 1998 n. 886 R e IV 15 ottobre 1996 n. 1116 R e IV 14 maggio 1993 n. 531 R e IV 1° luglio 1992 n. 653 R (Una adeguata motivazione è necessaria per la variante al p.r.g. che incida su situazioni consolidate come nel caso che esista già un piano di lottizzazione approvato); C. Stato IV 25 maggio 1998 n. 869 R (Sulle condizioni perché sia ammissibile la variazione della destinazione di un'area da edificabile in agricola); IV 13 maggio 1998 n. 814 R (L'ente locale ha l'obbligo di una adeguata motivazione per le modifiche alla destinazione di un'area per la quale il p.r.g. aveva previsto l'edificazione); IV 9 febbraio 1998 n. 225 R [Qualora il sottosuolo sia utilizzato per un servizio pubblico (fognatura, nella specie) senza che ne consegua alcuna limitazione alla disponibilità e al godimento del suolo sovrastante (fondo agricolo, nella specie) non occorre alcuna variante al p.r.g. che ha previsto una determinata destinazione della zona (agricola, nella specie)]; Cass. 12 giugno 1996 n. 5407 R (Non è fondata l'azione di risarcimento danno di un privato contro il Comune che ha apportato una variante al p.r.g. per le mutate esigenze urbanistiche e che di conseguenza non gli ha potuto rilasciare concessione edilizia); C. Stato IV 15 aprile 1996 n. 484 R (Le motivazioni per una variante al p.r.g. può anche essere implicita nei relativi elaborati tecnici); V 27 ottobre 1995 n. 1486 R (Il provvedimento della variante a p.r.g. resta valido anche se non vi sono allegati gli elaborati relativi allo stesso p.r.g.); V 21 giugno 1995 n. 924 R (1. Sull'atto di impegno alla cessione gratuita di aree, in delibera del Consiglio comunale riguardante una variante al p.r.g. - 2. Necessità dell'approvazione regionale all'adozione di variante al p.r.g.): IV 12 giugno 1995 n. 439 R (Sui limiti alla facoltà ampiamente discrezionale del Comune di apportare varianti al p.r.g.); IV 5 dicembre 1994 n. 992 R (In caso di variante al p.r.g. è necessaria una motivazione specifica solo nel caso di variante limitata ad un determinato terreno o incidente su particolari aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato); IV 8 novembre 1994 n. 866 R (È legittima la variante al p.r.g. finalizzata alla tutela del territorio); IV 1° febbraio 1994 n. 99 R (Sulla variante al p.r.g. che espande la capacità edificatoria complessiva della zona); IV 22 dicembre 1993 n. 1135 R [Si ha variante del p.r.g. quando viene cambiato almeno uno degli indici da esso prescritti (nella specie, il rapporto concernente verde pubblico)]; IV 13 luglio 1993 n. 711 R (1. Preventiva autorizzazione regionale per la variante ai sensi dell'art. 1 L. 1° giugno 1971 n. 291 - 2. Possibile incidenza della variante al p.r.g. su preesistente piano di lottizzazione e conseguente necessità di motivazione della variante stessa); IV 30 giugno 1993 n. 642 R (1. Della variante generale al p.r.g. può legittimamente prevedersi l'attuazione con successivi piani di dettaglio - 2. È legittimo il mutamento di destinazione di aree stabilito dalla variante generale al p.r.g. la cui motivazione possa desumersi dalla programmazione urbanistica posta a base della variante); IV 12 giugno 1993 n. 593 [R=WCS12MG93593] (Sulla impugnazione del p.r.g. e delle sue varianti); Csi 5 maggio 1993 n. 177 R (Sul termine per l'approvazione di una variante al p.r.g.); C. Stato IV 5 novembre 1992 n. 944 R (Sulla legittimità di variante al p.r.g. che ne riduca preesistenti posizioni); Csi 2 novembre 1992 n. 316 R (Per la variante al p.r.g. occorre l'approvazione della Regione); C. Stato V 22 ottobre 1992 n. 1055 R (Qualora alla normativa del p.r.g. modificata da una variante non corrisponda un'aggiornata planimetria, prevale di regola la normativa); V 8 settembre 1992 n. 776 R (Per le varianti al p.r.g. la motivazione è obbligatoria qualora vi siano lottizzazioni perfezionate); IV 13 maggio 1992 n. 511 R (In caso di variante al p.r.g. che modifichi la destinazione di un'area sulla cui edificabilità esista un affidamento del proprietario, è necessaria una specifica motivazione).

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