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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 23/05/2007, n. 11
L. P. Trento 23/05/2007, n. 11
L. P. Trento 23/05/2007, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 30/08/2024, n. 1318
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 23/01/2023, n. 1
- L.P. 29/12/2022, n. 19
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 23/04/2021, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 19/09/2019, n. 6
- L.P. 11/06/2019, n. 2
- Deliberaz. G.P. 15/02/2019, n. 214
- L.P. 12/02/2019, n. 1
- L.P. 03/08/2018, n. 15
- L.P. 29/12/2017, n. 18
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 16/06/2017, n. 3
- L.P. 29/12/2016, n. 19
- L.P. 05/08/2016, n. 14
- L.P. 21/07/2016, n. 11
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 16/10/2015, n. 16
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- Deliberaz. G.P. 26/07/2013, n. 1518
- L.P. 27/03/2013, n. 4
- Deliberaz. G.P. 01/03/2013, n. 340
- L.P. 07/12/2012, n. 24,
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- D. Pres. P. 09/08/2011, n. 12-70/Leg.
- L.P. 27/12/2010, n. 27- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- L.P. 30/03/2010, n. 7
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 21/12/2007, n. 23
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Finalità e definizioni |
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Art. 1 - Finalità1. Questa legge è finalizzata a migliorare la stabilità fisica e l'equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché a conservare e a migliorare la biodiversità espressa dagli habitat e dalle specie, attraverso un'equilibrata valorizzazione della multifunzionalità degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello possibile di stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e di sicurezza per l'uomo, di qualità dell'ambiente e della vita e di sviluppo socio-economico della montagna. Il perseguimento di tali finalità è diretto ad assicurare la permanenza dell'uomo nei territori montani. 2. La stabilità fisica ed ecologica del t |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questa legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati, e valgono le seguenti definizioni: a) bosco: indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti con regolamento; b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea e con copertura arborea o arbustiva forestale inferiore alla percentuale definita con regolamento; si escludono dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo; c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale basato, in linea generale, sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli interventi su un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di svolgere, assicurando in primo luogo la funzionalità bioecologica, che costituisce la premessa delle altre funzioni; |
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Art. 3 - Regolamenti1. Le modalità d'attuazione e di esecuzione di questa legge sono stabilite da uno o più regolamenti, emanati entro un anno dalla s |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE |
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Capo I - Piani e programmi |
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Art. 4 - Linee guida forestali1. Gli obiettivi strategici, gli indirizzi e le priorità per il perseguimento delle finalità di questa legge sono determinati attr |
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Art. 5 - Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano1. La Provincia individua nel monitoraggio permanente lo strumento per la valutazione della funzionalità della foresta e degli ecosistemi montani nei riguardi della sicurezza del territorio, della conservazione e valorizzazione dell'ambiente montano, dei cambiamenti climatici, della qualità dell'aria e dello sviluppo socio-economico, anche ai fini del miglioramento della qualità della vita. Il monitoraggio fornisce le conoscenze di base per la pianificazione forestale e montana, per la gestione dei corsi d'acqua, per la pianificazione delle aree protette e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 2. Per i fini del comma 1 la Provincia eff |
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Art. 6 - Piano forestale e montano1. Il piano forestale e montano (PFM) è lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'articolo 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'articolo 4. 2. Il PFM è basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'articolo 5 ed è riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM è articolato in elaborati che individuano in particolare: a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) gli eventuali indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti; c) l'articolazione della superficie bosc |
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Art. 7 - Raccordo con la pianificazione territoriale |
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TITOLO III - STABILITÀ DEL TERRITORIO E SICUREZZA PER L'UOMO |
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Capo I - Conservazione e miglioramento della stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e degli ecosistemi forestali |
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Art. 8 - Finalità1. Questo titolo, in coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, è volto al miglioramento della stabilità del territorio provinciale e dei soprassuoli forestali, con riferimento: a) alla fragilità intrinseca del territorio; b) alla mitiga |
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Art. 9 - Principi per la gestione dei corsi d'acqua1. I corsi d'acqua di competenza provinciale sono sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regi |
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Art. 10 - Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica e forestale: a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d'acqua finalizzata alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il controllo del trasporto solido; b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il controllo dell'apporto solido nei corsi d'acqua e per la riduzione dell'erosione; c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi; |
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Art. 11 - Difesa dei boschi dagli incendi1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi; b) è vietato accendere fuochi all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi; è consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi attrezzati a questo scopo, nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il diffondersi di faville o braci; c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1 deve seguirne o farne seguire l'andamento da una persona incaricata, fino allo spegnimento. |
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Art. 12 - Prevenzione e lotta fitosanitaria1. Preferibilmente gli interventi di lotta fitosanitaria nei boschi sono realizzati con tecniche integrate selvicolturali e biologiche, se si accerta il superamento del livello di danno accettabile in riferimento all'intensità e all'estensione dell'attacco e al ruolo ecosistemico dei patogeni. |
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Capo II - Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico |
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Art. 13 - Vincolo idrogeologico1. Ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per le finalità previste dall'articolo 8 di questa legge, questo capo riordina lo strumento del vincolo idrogeologico. 2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla conservazione e al miglioramento delle forme d'uso che consentono la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologic |
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Art. 14 - Approvazione degli strumenti urbanistici del comune e della comunità ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra |
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Art. 15 - Nulla osta per l’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche |
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Art. 16 - Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste o comunicate a quest'ultima struttura, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento: a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di: 1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro; 2) interventi di edificazione, a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015); N183 3) impianti per la gestione di rifiuti; b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici; c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'auto |
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Art. 17 - Interventi compensativi e depositi cauzionali1. “Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, i predetti soggetti possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; le opere compensative devono riguardare lo stesso ambito territoriale per il quale si chiedono le autorizzazioni previste da questo c |
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Art. 18 - Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino1. Ferma restando I'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2 bis, lettera c). Per le fattispecie previste dall'articolo 16, comma 2-bis, lettere a) e b), si applicano le rispettive leggi di riferimento. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in sanatoria spettano all'organo competente al rilascio delle autorizzazioni, secondo il riparto delle competenze previsto dall'articolo 16. |
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Art. 19 - Ricorsi1. I destinatari dei provvedimenti di rilascio e di diniego previsti da questo capo possono ricorrere alla Giunta provinciale, che d |
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Art. 20 - Comitato tecnico forestale1. È istituito il comitato tecnico forestale, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli da questa legge. Il comitato tecnico forestale è composto da: a) l'assessore provinciale competente in materia di foreste, con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, con ruolo di vicepresidente; c) il dirigente del |
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TITOLO IV - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MONTANO |
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Capo I - Conservazione e miglioramento della multifunzionalità dei sistemi ecologici montani |
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Art. 21 - Finalità e principi1. La Provincia garantisce la conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, ai fini del miglioramento della qualità della vita e dell'equilibrio dei sistemi ecologici. |
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Art. 22 - Opere e interventi di miglioramento ambientale1. Le finalità individuate dall'articolo 21 si perseguono attraverso interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in particolare attraverso: a) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo; a-bis) interventi e opere nei boschi di preg |
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Art. 23 - Disciplina dei rimboschimenti artificiali1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i fini previsti dall'articolo 21 è vietato il rimboschimento artificiale delle aree agricole o a pascolo, come individuate dal piano urbanistico provinciale e dalla pianificazione urbanistica subor |
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Art. 24 - Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale1. "Il PFM individua" N73 le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle are |
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Capo II - Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi
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Art. 25 - Protezione della flora1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V, capo II, in ordine all'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, d |
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Art. 26 - Protezione della fauna1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia di fauna selvatica e fauna ittica e dal titolo V, capo II, in ordine all'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/4 |
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Art. 27 - Deroghe ed esclusioni1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 26, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva n. 92/43/CEE, è ammessa la raccolta di specie di flora e l |
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Art. 28 - Disciplina della raccolta dei funghi1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f). 2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale. 3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte. |
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Art. 29 - Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in possesso del tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel regolamento. Il tesserino d'idoneità è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle speci |
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Capo III - Produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela del patrimonio genetico dei popolamenti forestali |
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Art. 30 - Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio1. In attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'arti |
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Art. 31 - Materiali forestali di base e di moltiplicazione1. È ammesso l'utilizzo per fini forestali di solo materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una delle zone individuate dall'organismo ufficiale. Tale materiale deve essere accompagnato da un certificato principa |
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Art. 32 - Competenze e deleghe di funzioni1. Il rilascio delle licenze, il controllo e l'applicazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 15 e 16 del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolti dalla struttura provinciale competente in materia di controllo fitosanitario. |
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TITOLO V - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI |
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Capo I - Finalità, principi e definizioni di settore |
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Art. 33 - Finalità1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, comunitari e internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e per la gestione delle aree protette provinciali, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare di assicurare: a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolar |
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Art. 34 - Rete delle aree protette provinciali1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da: a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo; b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e amb |
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Art. 35 - Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità e dei comuni territorialmente interessati. 2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e delimitate dal piano urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III di questo titolo. 2-bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale oppure ai sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le procedure previste per le varianti al piano del parco. N6 3. Un'apposita legge |
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Capo II - La rete "Natura 2000"
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Art. 36 - Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche |
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Art. 37 - Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone |
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Art. 38 - Misure di conservazione1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS previste dai commi 2 e 3, elaborate nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sono approvate dalla Giunta provinciale sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati, nonché dei proprietari forestali con superficie non inferiore ai 100 ettari. Nell'approvare le misure di conservazione la Giunta provinciale tiene conto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 7 |
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Art. 39 - Valutazione d'incidenza01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi. N189 1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella valutazione ambientale strategica (VAS). N190 2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE: a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai p |
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Art. 40 - Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1. In attesa dell'approvazione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 38, comma 1, per i SIC e le ZPS ricadenti all'interno delle aree a parco naturale provinciale e per quelle coincidenti con i biotopi provinciali previsti dalla |
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Art. 41 - Gestione della rete "Natura 2000"1. Alla conservazione dei siti e delle zone disciplinate da questo capo concorrono: a) gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti che ricadono completamente o in parte all'interno dei territori dei parchi; b) i comuni e gli altri soggetti sottoscrittori della convenzione prevista dall'articolo 47 per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve; N138 |
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Capo III - Ordinamento dei parchi naturali provinciali |
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Art. 42 - Organizzazione e funzionamento dei parchi1. Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del parco: a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato è composto da: 1) non più di 20 membri designati dai comuni, in rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con le modalità e secondo i criteri di proporzionalità rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento; 2) il dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali; |
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Art. 43 - Piano del parco1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, nel perseguimento delle finalità dei parchi naturali provinciali individuate da questo titolo, è perseguita attraverso lo strumento del piano del parco. 2. In particolare il piano, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con questa legge, determina: a) la suddivisione nelle seguenti aree, anche tenuto conto dei monitoraggi di habitat e specie connessi a rete "Natura 2000", ivi compresa la loro perimetrazione: 1) riserve integrali, caratterizzate da un'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e dal basso grado di antropizzazione, per i quali l'ambiente deve essere conservato nell'insieme dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico; 2) riserve guidate, caratterizzate dalla presenza di fattori ed elementi di interesse naturalistico e da un apprezzabile grado di antropizzazione, per le quali sono richieste particolari esigenze di tutela ambientale; 3) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate; 4) eventuali riserve speciali previste dal comma 3, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici; b) le destinazioni d'uso pubblico o privato dell'area naturale protetta; |
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Art. 44 - Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi01. In attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), il comma 1 di questo articolo disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali è consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico. N105 1. "Nelle aree dei parchi individuate dall'articolo 43, comma 2, lettera a)," N106 la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le seguenti prescrizioni "e limitazioni" N107: a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105, commi 1, 2 e 3, lettera a); b) nelle riserve speciali il pi |
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Capo III-bis - Organizzazione e funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento |
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Art. 44-bis - Oggetto |
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Art. 44-ter - Gestione del parco nazionale1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge. 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, esercitate nel rispetto del comma 3 e della disciplina provinciale vigente, consistono in attività di: a) studio, ricerca, recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità, degli habitat e del paesaggio; b) gestione, man |
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Art. 44-quater - Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo1. E' istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da: a) un componente in rappresentanza della Provincia; b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo; c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi; d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano; e) un componente in rappresentanza della comunità ricadente nel parco nazionale; f) un componente in rappresent |
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Art. 44-quinquies - Processi partecipativi1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire: a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco; b) la comunità ricadente nel parco nazionale; c) le amministrazioni separate dei beni di uso civico e |
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Art. 44-sexies - Piano del parco nazionale1. In armonia con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza. 2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, è approvato dalla Giunta provinciale in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo articolo 3, nonché, al programma di sviluppo provinciale, al piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge. 3. Il piano del parco nazionale, per perseguire gli obiettivi di tutela del comma 1, suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di protezione, in riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale, e disciplina: a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato e norme d'attuazione relative, con riferimento alle varie aree o parti del piano; |
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Art. 44-septies - Adozione e approvazione del piano del parco nazionale1. Il progetto del piano del parco è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosità, mobilità e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'articolo 44-quinquies. 2. Il piano è adottato in via preliminare dalla Giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44-quater. 3. Il piano è pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di a |
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Art. 44-octies - Regolamento del parco nazionale1. In armonia con le finalità e i principi previsti dall'articolo 44-sexies, comma 1, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di |
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Art. 44-novies - Modifica del perimetro del parco nazionale1. La perim |
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Art. 44-decies - Programma degli interventi1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunità e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazion |
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Art. 44-undecies - Nulla osta1. La struttura provinciale competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in conformità a quanto previsto dal pia |
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Capo IV - Riserve naturali provinciali e riserve locali
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Art. 45 - Gestione delle riserve1. La struttura provinciale competente cura gli aspetti della conservazione nell'ambito delle riserve naturali provinciali, se necessario anche attraverso un piano di gestione, soggetto all'approvazione della Giunta provinciale. Qualora siano interessati zone o siti della rete "Natura 2000", il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. Se le riserve naturali provinciali interessano foreste demaniali, nella predisposizione e nella realizzazione del piano di gestione la struttura provinciale competente assicura la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali. |
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Art. 46 - Misure per la salvaguardia delle riserve1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei territori individuati come riserve naturali provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. 2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono vietati: |
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Art. 47 - Rete di riserve1. La rete di riserve è costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di atti-vità socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile. La rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO. N141 1-bis. La rete di riserve: a) individua e sviluppa azioni mirate di promozione culturale sui t |
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Art. 48 - Parchi naturali locali1. Al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve la denominazione di parco naturale locale, qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla Giunta provinciale. N153 2. In relazi |
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Art. 49 - Parchi naturali agricoli1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono individuare attraverso gli strumenti urbanistici aree agricole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed architettonico, per le finalità di cui all'articolo 33 di questa legge. 2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della rete delle riserve di cui agli articoli 35 e 47. |
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Capo V - Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo
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Art. 50 - Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore1. I piani dei parchi e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali devono essere coerenti con la pianificazione urbanistica provinciale e con le relative norme di attuazione, in base all |
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Art. 51 - Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai1. Attraverso la cabina di regia delle aree protette la Provincia coordina, promuove e indirizza le azioni di conservazione della natura e di sviluppo delle aree protette provinciali, ivi compresi i ghiacciai e le aree periglaciali, anche proponendo nuove aree protette, e assicura l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore. La cabina di regia cura, inoltre, la connessione organizzativa e promozionale dei parchi e delle riserve all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette e tra questa e la rete nazionale e internazionale di conservazione della natura. 2. La cabina di regia è istituita dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduta dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia delle aree protette. 3. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la c |
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Art. 52 - Comitato scientifico delle aree protette1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico delle aree protette, con il compito di esprimere pareri in ordine a: a) il progetto di piano di ciascun parco e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare; N172 b) i progetti di piani di gestione delle riserve; c) i progetti d'istituzione e di modifica delle aree protette provinciali e della rete "Natur |
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Art. 53 - Supporto tecnico e scientifico1. Nella predisposizione dei piani di gestione previsti dal capo IV di questo titolo, nell'elaborazione e nella realizzazione di pro |
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TITOLO VI - GESTIONE, UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
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Capo I - Promozione dell'economia forestale |
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Art. 54 - Finalità1. La Provincia, riconoscendo i maggiori costi della gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, promuove e sostiene le relative filiere produttive, incentivando gli aspetti di multifunzionalità, le pluriattività, le buone pratiche e le iniziative con positive ricadute amb |
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Art. 55 - Interventi a fini produttivi1. La Provincia, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove il legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel settore pubblico, nel campo artigianale, industriale ed energetico, anche allo scopo di ridurre la concentrazione di carbonio nell'a |
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Art. 56 - Attività di gestione forestale1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di gestione dei patrimoni forestali da parte dei relativi proprietari e dei relativi soggetti gestori: a) le attività e gli interventi a fini produttivi previsti dall'art |
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Art. 57 - Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono essere gestiti, anche in forma associata, in base a piani semplificati di coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale; per questi ultimi l'estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50 ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo. 2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici devono essere gestiti in base a piani di gestione forestale a carattere aziendale. Possono |
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Art. 58 - Modalità gestionali1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56 con seguenti modalità: a) gestione diretta della proprietà con vendita di prodotti legnosi in piedi, allestiti a strada o di cui è previsto l'allestimento; b) gestione associata in forma di compartecipazione pubblica o mista prevista dall'articolo 59; c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione dei prodotti legnosi; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla gestione patri |
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Art. 59 - Gestione associata1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o mista. |
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Art. 60 - Promozione, assistenza e servizi1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno trentino come risorsa rinnovabile tipica e la promozione di forme d'uso del legno e di progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il collegamento fra le varie componenti della filiera attraverso progett |
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Art. 61 - Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali1. "In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale, articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle imprese."N132 Alla tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di programm |
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Art. 62 - Infrastrutture forestali1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali |
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Art. 63 - Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - energia1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto tipico, rinnovabile e di qualità, favorendone l'uso, la commercializzazione e la lavorazione secondo una logica di sistema, la Provincia promuove: a) l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle aziende forestali e delle imprese della filiera; b) un rapporto più stretto e dire |
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Art. 63-bis - Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno |
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Art. 64 - Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco1. La Provincia riconosce il valore naturalistico, ambientale e culturale connesso al bosco, nel rispetto dei principi e delle final |
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Art. 65 - Cabina di regia della filiera foresta - legno1. È istituita la cabina di regia della filiera foresta - legno, per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della politica forestale e della filiera foresta - legno. 2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e delle filiere foresta - legno e legno - energia, nonché per la realizzazione d'inizi |
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Art. 66 - Disposizioni particolari per le amministrazioni separate dei beni di uso civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie di diritto pubblico1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche alle forme collaborative ed agli enti strumentali previsti e disciplinati dalla |
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TITOLO VII - FORESTE DEMANIALI PROVINCIALI |
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Capo I - Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali |
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Art. 67 - Finalità1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a disposizione della collettività trentina e delle generazioni future, nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo: a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le |
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Art. 68 - Agenzia provinciale delle foreste demaniali1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67, attraverso la diretta amministrazione dei servizi pubblici, delle attività e della gestione a carattere tecnico e scientifico connessi, è istituita l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di autonomia amministrativa e contabile e costituente articolazione d |
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Art. 69 - Gestione delle foreste demaniali provinciali1. Le foreste demaniali sono soggette alla pianificazione secondo quanto stabilito dal titolo II. 2. Di norma, i lavori dell'Agenzia volti al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67 sono eseguiti in economia, nel rispetto del titolo IX, capo I. 3. L'Agenzia provvede direttamente alla gestione delle foreste demania |
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TITOLO VIII - DEMANIO IDRICO E POLIZIA IDRAULICA |
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Capo I - Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio idrico |
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Art. 70 - Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provinci |
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Art. 71 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente: "Art. 1-bis — 1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ma |
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Art. 72 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. L'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 4 — 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale: a) i ghiacciai; b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze; c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze. 2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi: a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture |
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Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. L'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 5 — 1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della Provincia. 2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in quanto direttamente funzionali al conteniment |
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Art. 74 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inser |
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Art. 75 - Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 |
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Art. 76 - Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. All'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo comma le parole: "dalla Giunta provinciale su proposta dei servizi competenti" sono abrogate; |
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Art. 77 - Modifica dell'articolo 7-bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 |
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Art. 78 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e abrogazione di disposizioni connesse1. L'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 8 — 1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale. 2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione. |
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Art. 79 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente: "Art. 8-bis — 1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata periodica o modulata. |
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Art. 80 - Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 |
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Art. 81 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. L'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 11 — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elett |
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Art. 82 - Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. Gli articoli 12, 13 e 14 della |
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Art. 83 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 181. L'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 15 — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericol |
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TITOLO IX - GLI STRUMENTI D'ATTUAZIONE: INTERVENTI E INCENTIVI |
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Capo I - Gli interventi |
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Art. 84 - Esecuzione degli interventi da parte della Provincia1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dal comma 2 dell'articolo 22, nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 10, le strutture provinciali competenti in materia di foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia pro |
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Art. 84-bis - Interventi eseguiti dalle comunità |
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Art. 85 - Piani degli interventi1. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), comma 2 e comma 4, se realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazione idraulica e forestale, sono individuati e programmati nei piani degli interventi. N62 2. I piani degli interventi |
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Art. 86 - Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi e in attuazione della legge n. 353 del 2000, la struttura provinciale competente in materia di foreste predispone, avvalendosi anche della collaborazione della struttura p |
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Art. 87 - Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni1. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 su terreni non appartenenti al demanio provinciale la struttura provinciale competente, previo accertamento del relativo stato di consistenza, richiede l'assenso preliminare ai proprietari interessati, che possono consegnare i terreni per tutta la durata dei lavori, temporaneamente e a titolo gratuito. Le modalità per l'acquisizione dell'assenso sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale. Dopo il collaudo o la redazion |
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Art. 88 - Lavori in economia1. Per l'esecuzione in economia degli interventi e delle opere con il sistema dell'amministrazione diretta le strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di c |
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Art. 89 - Semplificazione delle procedure1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta previsti dalla vigente legislazione provinciale di settore per l'esecu |
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Art. 90 - Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei comuni, di altri enti locali o di amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico o di società a partecipazione pubblica esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali competenti in materia di foreste, di conservazione della natura e valor |
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Art. 91-bis - Interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti1. Per consentire l'esecuzione di interventi di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali, comprese la realizzazione e la manutenzione di opere e di infrastrutture forestali, gli enti individuati dall'articolo 57, commi 2 e 3, versano sul bilancio provinciale una quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'articolo 98. Il versamento |
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Art. 92 - Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in economia |
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Capo II - Fondo forestale provinciale |
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Capo III - Incentivi
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Art. 96 - Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale1. Per conseguire le finalità di questa legge garantendo la conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, la Provincia sostiene e sovvenziona: a) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale previsti dal comma 1 dell'articolo 22 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dal PFM, nonché quelli previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V; N155 b) la redazione dei piani di gestione previsti dall'articolo 45, comma 6, e delle convenzioni previste dall'articolo 49; N156 |
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Art. 97 - Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno1. Per conseguire le finalità di questa legge, per promuovere le attività di gestione forestale e, in generale, per favorire lo sviluppo della filiera foresta - legno, la Provincia sostiene e sovvenziona: a) gli interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 10 che risultano coerenti con i criteri stabiliti "dal PFM" N73, "se approvato,"N91 nonché quelli antincendio previsti dalla lettera g) dello stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi; b) gli interventi a fini produttivi pre |
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Art. 97-bis - Clausola di salvaguardia |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Capo I - Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle infrastrutture forestali |
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Art. 98 - Disposizioni forestali provinciali1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali provinciali che disciplinano: a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2, lettera a), e disciplina il recupero e l'utilizzo dei cascami derivanti da utilizzazioni boschive a fini di produzione di biomassa legnosa; N207 b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo; c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere genera |
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Art. 98-bis - Disposizioni particolari per fronteggiare l'epidemia da bostrico1. Al fine di fronteggiare l'epidemia da bostrico (Ips typographus) sviluppatasi a seguito degli schianti boschivi causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale, denominati tempesta Vaia, la Provincia predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo un piano per l'organizzazione degli interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi danneggiati, in coerenza con gli interventi e le azioni già previste dal "Piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018", approvato con ordinanza del Presidente della Provincia 18 gennaio 2019, n. 35125, e dalle sue modificazioni successive. 2. Il piano, in relazione alle finalità indicate dal comma 1, individua: a) gli ambiti comunali nei quali è prioritario intervenire per rimuovere le piante schiantate e le piante infestate dal bostrico; a-bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano; N80 b) gli ambiti territoriali d'intervento, sulla base di un'apposita mappatura, per il rimboschimento delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia e dall'infestazione di bostrico e per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione dei versanti; |
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Art. 99 - Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione provinciale in materia di amministrazione dei beni di uso civico, nel caso in cui l'applicazione o l'attuazione delle disposizioni previste da questa legge incide su tali beni o sui diritti d'uso associati, con regolamento sono definite le forme di coordinamento procedurale con le dispos |
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Art. 100 - Disciplina della viabilità forestale1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture. 2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza. “Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall’articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provi |
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Capo II - Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca
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Art. 101 - Partecipazione e concertazione1. La Provincia attiva strumenti operativi di partecipazione e di concertazione ai quali concorrono rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni ambien |
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Art. 102 - Qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali1. La Provincia promuove le attività di qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali. 2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce: |
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Art. 102-bis - Patentino d'idoneità per Ia conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali |
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Art. 103 - Studi, indagini e ricerche1. Per le finalità e gli obiettivi di questa legge la Provincia affida incarichi e promuove la ricerca, la sperimentazione, lo studio e la divulgazione, anche m |
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Art. 104 - Comunicazione, formazione e promozione1. La Provincia realizza e promuove iniziative d'informazione e di educazione riguardanti: a) la convivenza con i pericoli naturali, i livelli di protezione e il rischio residuo, sulla base di un giusto equilibrio fra timore, consapevolezza e livelli di protezione; b) foreste, fauna, natura e ambiente, per far crescere la consapevolezza del loro ruolo e sviluppare il principio della responsabilità rispetto a quello del divieto; |
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TITOLO XI - VIGILANZA E SANZIONI |
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Capo I - Funzioni di vigilanza |
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Art. 105 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza. 2. Concorrono alla vigilanza sull'applicazione di questa legge i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale. N85 |
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Art. 106 - Servizio di custodia forestale1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale. 2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, "la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione," N70con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento |
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Capo II - Sanzioni
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Art. 107 - Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, nonché delle sanzioni previste in materia di prevenzione dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, per le violazioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si applic |
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Art. 108 - Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi degli articoli 25 e 27, disciplinano la protezione della flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 5 a 50 euro: 1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero consentito dal regolamento, per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate nel regolamento; 2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento, proveniente da colture fatte in giardino e in stabilimenti di floricoltura posta in commercio priva del certificato di provenienza redatto dal floricoltore; b) il pagamento di una somma da 10 a 100 euro per ogni pianta, o parte di essa, appartenente a una delle specie vegetali particolarmente tutelate elencate nel regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta, detenuta o commercializzata; |
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Art. 109 - Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti dal regolamento; |
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Art. 110 - Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi dell'articolo 29, disciplinano la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la ricerca e per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolto senza tesserino di idoneità; b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di specie non consentite dal regolamento o, per |
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Art. 111 - Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico, e di quelle che, ai sensi dell'articolo 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'articolo 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 5 a 30 euro per ogni metro cubo di terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o al riporto, in violazione dell'articolo 16; di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica anche per la movimentazione del terreno connessa alla realizzazione degli interventi sanzionati alla lettera b); N196 b) il pagamento di una somma da 75 a 750 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è pari o inferiore a due are; di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del v |
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Art. 112 - Sanzioni in materia di aree protette1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chiunque violi le disposizioni contenute nel titolo V, nonché le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali provinciali e delle riserve, le disposizioni approvate dagli enti di gestione delle aree protette provinciali e quelle contenute nei rispettivi piani di gestione, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari alle quali rinviano le disposizioni del titolo V. N225 1-bis. In deroga al comm |
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Art. 112-bis - Sanzioni amministrative applicabili nel Parco nazionale dello Stelvio |
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Art. 113 - Disposizioni comuni alle sanzioni1. N230 La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecu |
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TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie |
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Art. 114 - Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione1. Le strutture provinciali competenti curano le attività necessarie per l'attuazione di questa legge. 2. I regolamenti e le deliberazioni previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge, dei regolamenti e delle deliberazioni stesse. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell’articolo 115, nonché le altre disposizioni previgenti, ferma restando l’immediata efficacia delle parti di questa legge che non richiedono attuazione regolamentare o deliberativa. Le deliberazioni di attuazione di questa legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. N203 2-bis. I regolamenti previsti da questa legge possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie. N6 2-ter. Lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di cus |
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Art. 114-bis - Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali forestali1. Nel caso in cui sia presentata domanda di rinnovo, le concessioni di beni immobili facenti parte del demanio forestale provinciale e gestiti dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali in scadenza entro il 31 dicembre 2010, sono rinnovate fino alla data del 31 dicembre 2011 alle medesime condizioni. È fatta salva la rideterminazione del canone ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. L’interessato può recedere entro il termine di novanta gior |
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Art. 114-ter - Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio). 2. Il primo piano del parco nazionale approvato dopo l'entrata in vigore di questo comma individua il termine entro cui il PTC e i PRG dei comuni il cui territo |
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Art. 115 - Abrogazioni1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge cessano di applicarsi, nell'ordinamento provinciale, le seguenti disposizioni: a) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); b) regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); c) legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva); d) legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani). 2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali: a) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore); b) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina); c) legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale); d) capo I, capo III e articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi); e) legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse); f) legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materi |
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Art. 116 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di sp |
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Tabella A - Omissis
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