D. P.R. 22/03/1974, n. 279 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 22/03/1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.
Con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 19/11/1987, n. 526
- D. Leg.vo 16/03/1992, n. 267
- D. Leg.vo 13/01/2016, n. 14
- D. Leg.vo 11/12/2016, n. 239
- D. Leg.vo 11/12/2016, n. 240
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinc

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Art. 2.

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vig

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Art. 3.

N3

1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall’intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell’ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell’Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. È fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali.

2. La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comi

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Art. 4.

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, i

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Art. 5.

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, l

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Art. 6.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinc

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Art. 7.

Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità

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Art. 8.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

b) all'applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;

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Art. 9.

I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle raz

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Art. 10.

Viene delegato alle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali:

a) funzioni di cui alla lettera d) del Precedente art. 8;

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Art. 11.

Lo Stato, previo accordo con le province sulle modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provincial

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Art. 12.

L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.

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Art. 13.

I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle province autonome sono equ

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Art. 14.

Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano

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Art. 15.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stat

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Art. 16.

Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

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