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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2017, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 27/12/2021, n. 22
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 03/08/2018, n. 15
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Capo I - Disposizioni in materia di tributi, di contenimento di spesa e di enti locali |
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. N2 1-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, unici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per l |
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Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Dopo la lettera b) del comma 6-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b-bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misu |
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Art. 6 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 17-ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: "f) assicura la promozione culturale e scientifica della partecipazione anche mediante lo svolgimento di attività di formazione e informazione." 2. Al comma 3 dell'articolo 17-quater decies sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo" sono soppresse; b) dopo le parole: "fino alla conclusione del processo partecipativo." sono |
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Capo II - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 11 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente: |
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Art. 20 - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di istruzione, di ricerca e di sport |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), per la valorizzazione del merito del personale docente e per il potenziamento del sistema duale scuola - lavoro1-2. Omissis 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 75 per cento" |
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Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali, di edilizia abitativa, di famiglia, di pari opportunità e di servizi di interesse economico generale |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente: "6. Acquisito il parere favorevole dell'ente locale nel cui territorio è collocato l'immobile, l'ITEA s.p.a. può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo a favore di: a) enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale; per questi soggetti, se hanno carattere non commerciale a fini fiscali, la messa a disposizione di immobili non destinati a uso abitativo per lo svolgimento di attività di carattere sociale può essere concessa anche a titolo gratu |
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Art. 30 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Integrazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 dopo le parole: "a soggetti aderenti" sono inserite le seguenti: "o che si impegnano ad aderire". |
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Art. 33 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di turismo, sviluppo economico e lavoro |
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Art. 34 - Inserimento dell'articolo 8-ter nella legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)1. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente: "Art. 8-ter - Sostegno alla progettazione di progetti di riconversione dell'economia turistica 1. La Provincia può finanziare la predisposizione di progetti volti a creare le condizioni per dismettere o riconvertire, in tutto o in parte, impianti di risalita in zone del territorio provinciale nelle quali, anche in relazione |
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Art. 35 - Integrazione dell'articolo 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modificazione dell'articolo 45-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente: |
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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente: "Art. 7-ter - Aiuti per il reinvestimento degli utili 1. Per favorire comportamenti aziendali virtuosi per lo sviluppo del capitale umano, sociale e fisso, la Provincia sostiene progetti di reinvestimento degli utili. A tal fine possono essere concessi contributi a fronte di spese per: a) la formazione dei dipendenti, l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività e l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati; b) gli investimenti per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglia - lavoro e di servizi di prossimità, per l'ottenimento della certificazione family audit e gli investimenti destinati all'economia della condivisione; c) gli investimenti e i servizi innovativi, l'industrializzazio |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di territorio, ambiente, acque pubbliche ed energia |
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Art. 41 - Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. La Provincia approva per l'anno 2018 un piano straordinario con l'obiettivo di promuovere il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici valorizzandone le caratteristiche tradizionali e paesaggistiche. Il piano persegue, in particolare, la riqualificazione del patrimonio edilizio, mediante interventi volti a migliorare l'assetto dei centri storici sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano, promuovendo il ricorso ai materiali della tradizione costruttiva trentina. 2. Il piano straordinario, approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, prevede la concessione di contributi alle persone fisiche e alle cooperative edilizie di abitazione che realizzano interventi su immobili situati nei centri storici e sulle relative pertinenze. Queste finalità sono perseguite, con riguardo agli enti locali, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'ordinamento della finanza locale. 3. Al fine di facilitare la domiciliarità delle persone anziane e favorirne il miglioramento della qualità di vita mediante la prevenzione degli incidenti domestici e il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative, il piano prevede che ai soggetti ultrasessantacinquen |
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Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 dopo le parole: "in altre forme di utilizzazione del suolo" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa la trasformazione delle aree boschive in pascolo,". 2. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II" sono sostituite dalle seguenti: "la somma versata è introitata nel bilancio provinciale". 3. Al comma 5 dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato" sono inserite le seguenti: "e sostenere spese ai fini della prevenzione ordinaria sia in via diretta che tramite la fornitura ai soggetti richiedenti di materiali in comodato gratuito"; b) dopo le parole: "stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo" sono inserite le seguenti: ", le tipologie degli interventi di prevenzione". 4. Alla fine della lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: ", in modo da assicurare il coinvolgimento delle realtà associative del territorio". 5. Nella rubrica del titolo IX della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: ", fondo forestale" sono soppresse. 6. Nel comma 2 dell'articolo 84-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "anche in deroga alle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 94," sono soppresse. 7. All'articolo 88 |
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Art. 43 - Modificazioni dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 11. Al comma 10-bis dell'articolo 71 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Il canone relativo alle domande presentate per la definizione delle concessioni d |
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Art. 44 - Modificazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)1. Il comma 5 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, è sostituito dal seguente: |
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Art. 45 - Integrazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è sostituita dalla seguente: |
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Capo VII - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 46 - Disposizioni finanziarie1-3. Omissis 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 44 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13 (Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse) sono sostituiti dai seguenti: "4. |
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Art. 47 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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