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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 21/01/2010, n. 3-35/Leg
D. Pres.P. Trento 21/01/2010, n. 3-35/Leg
D. Pres.P. Trento 21/01/2010, n. 3-35/Leg
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 12/08/2020, n. 10-23/Leg.
- D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg.
- L.P. 21/07/2016, n. 11
- D. Pres.P. 24/09/2015, n. 13-27/Leg.
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), questo regolamento disciplina: a) l’organizzazione e il funzionamen |
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TITOLO I - L’organizzazione dell’ente parco |
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Capo I - Gli organi dell’ente parco |
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Art. 2 - Organi di gestione dell’ente parco1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale sono organi di gestione dell’ente parco: |
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Sezione I - Il comitato di gestione |
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Art. 3 bis - Membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito territoriale geografico di valle1. Il numero dei membri designati dai comuni, all'interno del comitato di gestione, di cm all'articolo 42, comma 2, lettera a), numero 1), della legge provinciale corrisponde: |
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Art. 3 ter - Modalità per la designazione dei membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito1. I comuni ricadenti nell'ambito territoriale geografico di valle designano i membri del comitato di gestione di spettanza dell'ambito con le modalità previste da questo articolo. 2. Entro due mesi dal turno generale delle elezioni comunali, i comuni rientranti nell'ambito territoriale geografico di valle individ |
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Art. 3 quater - Rappresentanza di genere nel comitato di gestione1. Se nel comitato di gestio |
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Art. 4 - Costituzione del comitato di gestione1. La Giunta provinciale provvede alla nomina dei membri N21 del comitato di gestione entro il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti e gli altri soggetti "previsti dall'articolo 42, comma 2, letter |
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Art. 5 - Funzioni del comitato di gestione1. Il comitato di gestione determina gli indirizzi politico-amministrativi, “adotta il piano del parco e gli atti fondamentali"N5 di programmazione e di organizzazione dell’ente parco e ne controlla l’attuazione. 2. Spetta al comitato di gestione: a) eleggere e revocare il presidente dell’ente parco, che presiede sia il comitato di gestione sia la giunta esecutiva; |
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Art. 6 - Funzionamento del comitato di gestione1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento del comitato di gestione sono fissate in un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Il regolamento previs |
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Sezione II - La giunta esecutiva |
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Art. 8 - Funzioni della giunta esecutiva1. La giunta esecutiva attua gli indirizzi generali ed i provvedimenti approvati dal comitato di gestione e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dello stesso per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, gli accordi e le convenzioni. 2. Fatte salve le funzioni riservate al comitato di gestione e al presidente dalla legge, dalle norme di attuazione del piano del parco e da questo regolamento, spetta alla giunta esecutiva: a) dare esecuzione con propri atti generali agli strumenti di programmazione, agli atti di competenza del comitato di gestione e al piano del parco; a bis) approvare il bilancio gestional |
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Art. 9 - Funzionamento della giunta esecutiva1. Su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in m |
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Sezione III - Il presidente |
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Art. 10 - Elezione del presidente1. Il presidente dell’ente parco viene eletto dal comitato di gestione "fra i membri indicati all'artic |
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Art. 11 - Funzioni del presidente1. Il presidente è il legale rappresentante dell’ente parco e presiede il comitato di gestione nonché la giunta esecutiva. Il presidente sovrintende al funzionamento e promuove l'iniziativa degli altri organi dell’ente parco. |
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Sezione IV - Il direttore |
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Art. 12 - Assunzione del direttore1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, lettera d) della legge provinciale, |
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Art. 13 - Istituzione e aggiornamento dell’elenco degli idonei1. L’elenco di idonei all’attività di direttore di parco, previsto dall’articolo 12, è istituito a seguito della conclusione della prima procedura di verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività di direttore del parco e è aggiornato ogni quattro anni. 2. L’avviso di verifica contenente le modalità di svolgimento della procedura per titoli ed esami è approvato con deliberazione della Gi |
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Art. 14 - Funzioni del direttore1. Al direttore è attribuita la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell’ente parco. 2. In particolare il direttore: |
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Sezione V - I revisori dei conti |
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Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti1. La gestione finanziaria dell’ente parco è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di contabilità, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato |
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Sezione VI - Indennità, compensi e rimborsi |
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Art. 16 - Indennità, compensi e rimborsi spettanti agli organi dell’ente parco1. Al presidente, ai membri del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti della giunta esecutiva spetta un’indennità di carica stabilita dal comitato di gestione, nei limiti dell’importo previsto dall'articolo 2, comma 2, d |
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Capo II - La struttura organizzativa |
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Art. 17 - Personale dell’ente parco1. L’ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla Provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa provinciale vigente. |
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TITOLO II - Il funzionamento dell’ente parco |
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Capo I - Gli strumenti di programmazione |
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Art. 18 - Piano delle attività1. Il comitato di gestione adotta il piano delle attività previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera i), che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferiment |
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Art. 20 - Attuazione del piano delle attività |
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Capo II - Gli strumenti di gestione finanziaria e il patrimonio |
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Art. 21 - Bilancio di previsione e conto consuntivo1. La gestione delle attività dell'ente parco è effettuata sulla base del bilancio di previsione, adottato dal comitato di gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e approvato dalla |
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Art. 22 - Entrate dell’ente parco1. Le entrate dell’ente parco sono costituite da: a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale; |
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Art. 23 - Spese dell’ente parco1. Le spese dell’ente parco sono costituite da: |
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Art. 24 - Patrimonio e mezzi, acquisti, affitti e convenzioni1. L’ente parco ha un proprio patrimonio, costituito dal complesso dei beni mobili, immobili e |
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Capo III - I controlli |
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Art. 25 - Vigilanza sull’ente parco1. Nel caso in cui l’ente parco ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge o di eseguire impegni validamente assunti, la Giunta provinciale assegna |
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Art. 26 - Indirizzo e coordinamento dell’attività dell’ente parco1. La Giunta provinciale può impartire direttive e indirizzi all’ente parco, in particolare: a) per la de |
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TITOLO III - Il piano del parco |
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Capo I - Adozione e approvazione del piano del parco |
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Art. 27 - Documento preliminare1. Ai fini dell'adozione del piano del parco, il comitato di gestione approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi gene |
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Art. 29 - Adozione del piano del parco1. Il piano del parco è adottato in via preliminare dal comitato di gestione tenendo conto delle osservazioni e delle proposte espresse dai soggetti partecipanti ai sensi dell’articolo 27, comma 3, e assicurando, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge provinciale, la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e i proprietari pubblici interessati relativamente alle misure di conservazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS). Prima dell’adozione in via preliminare del piano del parco è acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette. 2. Il piano adottato in via preliminare è pubblicato nel sito internet dell'ente parco e depositato presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto amb |
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Art. 30 - Approvazione del piano del parco |
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Art. 31 - Piani stralcio1. Il piano del parco può essere approvato per stralci, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 8, della legge provinciale, nei casi di nec |
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Art. 32 - Varianti, rettifiche e adeguamenti del piano del parco1. Il piano del parco può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. 2. Le varianti al piano del parco sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano. Per le varianti individuate come urgenti o non sostanziali dall’articolo 39, comma 2, della l |
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Art. 33 - Salvaguardia del piano del parco1. Al piano del parco si applicano le misure di salvaguardia individuate dall’ente parco |
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Art. 34 - Durata ed effetti del piano del parco |
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Capo II - Contenuti specifici del piano del parco |
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Art. 36 - Casi, criteri e modalità di indennizzo, per l’imposizione di vincoli alla gestione ordinaria1. Se il piano del parco, per le aree in esso ricomprese, impone vincoli diretti alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, che comportano la cessazione o una rilevante diminuzione del reddito di fabbricati oppure l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto oppure il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale con l'obbligo di cessazione di |
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Art. 37 - Criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento1. Il piano di parco determina gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, lettera g), della legge provinciale sulla base dei seguenti criteri: |
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Art. 38 - Casi e modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve1. I confini del parco e delle relative riserve sono indicati da idonea segnaletica vertic |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 39 - Disposizioni transitorie1. Il comitato di gestione costituito secondo le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, dura in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del comitato di gestione ai sensi dell’articolo 4, comma 1. Gli altri organi del parco durano in carica fino alla nomina dei corrispondenti organi ai sensi della legge provinciale secondo le procedure previste da questo regolamento. 2. Fino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 6, comma 1, in materia di dimissioni e di astensione dalle deliberazioni si applicano rispettivamente, per quanto non diversamente disposto da questo regolamento, le norme previste dagli articoli 12 e 14 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ |
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Art. 40 - Abrogazioni1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 114 e 115 della legge provinciale, a far data dall’entrata in vigore di questo regolamento la legge pr |
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Allegato A (art. 3 bis) - Comitato di gestione del Parco naturale provinciale "Adamello - Brenta" |
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Allegato B (art. 3 bis) - Comitato di gestione del Parco naturale provinciale “Paneveggio - Pale di San Martino” |
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18/11/2024
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