N134 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dalla L.P. 07/12/2012, n. 24 e poi abrogato dalla L.P. 23/12/2019, n. 12, così recitava:

Art. 102-bis - Patentino d'idoneità per Ia conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali

1. Il patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali attesta il conseguimento di una formazione tecnico-professionale da parte dell'operatore di utilizzazioni forestali a fini commerciali ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento di una prova tecnico-pratica organizzata con le modalità fissate dalla Giunta provinciale.

2. Il patentino è personale, ha una durata decennale, decorrente dalla data del rilascio, ed è rinnovabile secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Il patentino perde ogni caso validità al compimento del settantesimo anno di età del suo titolare.

3. Con la deliberazione prevista dal comma 1 sono stabiliti anche le condizioni e i requisiti per l'iscrizione alla prova. Possono accedere alla prova tecnico-pratica gli imprenditori agricoli a titolo principale e gli operatori legati in modo stabile ed esclusivo a un'impresa forestale che abbiano frequentato e superato, nei cinque anni antecedenti la data di iscrizione alla prova medesima, un corso base per il taglio degli alberi in bosco realizzato ai sensi dell'articolo 102, comma 1.

4. La prova è finalizzata a valutare l'idoneità del candidato a organizzare, eseguire e gestire il lavoro in bosco secondo criteri aggiornati di sicurezza del lavoro e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale.

5. Fermo restando il limite del settantesimo anno di età del loro titolare, i patentini che, alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono stati rilasciati da più di otto anni conservano la loro validità per ulteriori due anni; entro la scadenza del secondo anno i medesimi devono essere rinnovati, secondo quanto stabilito dal comma alla data di entrata in vigore di questo articolo sono trascorsi meno di otto anni dal rilascio del patentino a esso è attribuita una validità decennale a decorrere dalla data del rilascio.”

Dalla redazione