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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 09/05/2016, n. 5-39/Leg.
D. Pres.P. Trento 09/05/2016, n. 5-39/Leg.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Questo regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di custodia forestale in |
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Art. 2 - Funzioni1. I soggetti previsti dall'articolo 106, commi 2 e 3, della legge provinciale assicurano lo svolgimento delle funzioni individuate dall’articolo 106, comma 1, della legge provinciale e, in costante coordinamento e collaborazione con il corpo forestale provinciale e secondo le modalità e le forme definite da questo regolamento, concorrono allo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale, attraverso l’impiego dei custodi forestali da essi dipendenti. 2. I custodi forestali svolgono, nell'ambito del proprio profilo professionale, in particolare i seguenti compiti: a) acquisiscono dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla toponomastica, nonché alla viabilità e ai confini amministrativi e di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale; b) provvedono alla vigilanza e alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà dei soggetti previsti dall’articolo 106, comma 2, della legge provinciale e delle attrezzature ad essi pertinenti, concorrendo, nei limiti delle proprie competenze professionali, all’esecuzione delle attività necessarie alla loro gestione in particolare nei seguenti casi: |
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Art. 3 - Zone di vigilanza1. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e dell'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua con propria deliberazione i territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale con riferimento agli ambiti amministrativi nei quali ricadono i beni dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e li suddivide in zone di vigilanza, secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri: |
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Art. 4 - Contingente di custodi forestali1. Il contingente di custodi forestali è proporzionato alle esigenze del terri |
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Art. 5 - Zone di custodia1. La convenzione sottoscritta dai soggetti previsti dall'articolo 106, commi 2 e 3, della legge provinciale può prevedere di suddividere |
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Art. 6 - Definizione del programma di attività del servizio di custodia1. Ai fini del coordinamento con il corpo forestale previsto dall’articolo 2, comma 1, il programma generale di attività del servizio di custodia è concordato annualmente dal direttore dell'ufficio distrettuale forestale e dal rappresentante dei soggetti aderenti alla convenzione di custodia, o della comunità nei casi previsti dall'arti |
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Art. 7 - Attuazione del piano operativo del servizio di custodia forestale1. Il piano operativo previsto dall’articolo 6 è attuato mediante piani di lavoro comunicati dal rappresentante dei |
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Art. 8 - Servizio fuori zona di vigilanza1. Il custode forestale può essere chiamato ad esercitare le proprie funzioni |
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Art. 9 - Tessera di riconoscimento, uniformi, equipaggiamenti e attrezzature speciali.1. Al custode forestale è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste una tessera di riconoscimento. |
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Art. 10 - Formazione professionale1. Al fine di assicurare il mantenimento di un elevato livello di professionalità, i soggetti aderenti alla convenzione di custodia o all'accordo previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale, con il supporto tecn |
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Art. 11 - Cessazione dell'applicazione1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di applicarsi: a) la legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva); |
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