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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 26/08/2008, n. 35-142/Leg.
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- D. Pres. P. 01/08/2023, n. 14-90/Leg.
- D. Pres. P. 21/12/2022, n. 18-75/Leg.
- D. Pres. P. 12/04/2016, n. 2-36/Leg.
- D. Pres. P. 06/09/2013, n. 21-123/Leg.
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione degli articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) i parametri dimensionali per la definizione di bosco e di pascolo; |
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Art. 2 - Definizioni dei parametri dimensionali del bosco e del pascolo1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale, ai fini della definizione di bosco stabilita dall'articolo 2, comm |
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Art. 3 - Procedura per l’approvazione del PFM1. Se il PFM deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), durante l’elaborazione del progetto di piano il dipartimento competente in materia di foreste predispone il rapporto preliminare e avvia la consultazione preliminare prevista dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, al fine della redazione del rapporto ambientale. 2. La Giunta provinciale adotta il progetto di PFM e pubblica, nell’albo telematico della Provincia, un avviso relativo all’adozione del progetto di piano e alla possibilità di consultare il medesimo progetto e la relativa documentazione nonché di presentare osservazioni entro il termine previsto |
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Art. 4 - Approvazione e pubblicazione del PFM1. La Giunta provinciale approva il PFM, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti sul progetto di PFM. |
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Art. 5 - Varianti e revisioni del PFM1. Il PFM può essere oggetto di variante |
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Art. 6 - Coordinamento tra pianificazione forestale e montana e amministrazione dei beni di uso civico1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 99 della legge provinciale, qualora il PFM |
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Art. 7 - Rettifiche, aggiornamento e interpretazioni del PFM1. Se non devono essere sottoposte a VAS, le rettifiche delle rappresentazioni grafiche del PFM per la correzione di errori materiali e l'aggiornament |
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Art. 8 - Requisiti professionali per la redazione dei piani1. Per la redazione dei PFM sono richiesti i seguenti requisiti professionali: a) |
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Art. 9 - Piani aziendali e piani semplificati1. I piani aziendali, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, sono strumenti di gestione, anche in forma associata, dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica o privata e definiscono: a) lo stato dei boschi e delle formazioni vegetali naturali o seminaturali e la loro capacità di assicurare le funzioni richieste; b) le esigenze di miglioramento colturale ed ambientale dei boschi e degli habitat; |
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Art. 10 - Procedura per la redazione e l'approvazione dei piani aziendali e dei piani semplificati1. Per la predisposizione del piano aziendale o del piano semplificato, il proprietario concorda con la struttura provinciale competente in materia di foreste una riunione nella quale sono definiti gli indirizzi specifici di pianificazione, che sono riportati in un apposito verbale di consegna. Se i piani riguardano anche territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il parco nazionale dello Stelvio, per la definizione degli indirizzi di pianificazione la struttur |
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Art. 11 - Validità, revisioni e proroghe dei piani aziendali e dei piani semplificati1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la durata di ciascun piano aziendale e semplificato è di dieci anni, salva diversa previsione disposta dal provvedimento di approvazione anche sulla base di indicazioni contenute nel verbale di consegna previsto dall'articolo 10, comma 1. N22 2. Alla scadenza della validità il piano aziendale o il piano semplificato è sottoposto a revisione con le stesse modalità |
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Art. 12 - Tagli anticipati e straordinari1. I proprietari di boschi sottoposti a piani aziendali o a piani semplificati possono utilizzare |
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Art. 13 - Piani degli interventi1. I piani degli interventi previsti dall'articolo 85 della legge provinciale hanno durata pluriennale e sono approvati, di norma, all'inizio di ogni legislatura con scadenza al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura stessa; l'efficacia di ciascun piano è comunque prorogata fino all'approvazione del piano successivo. 2. I piani degli interventi previsti al comma 1 riportano una breve analisi della situazione del settor |
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Art. 14 - Piano per la difesa dei boschi dagli incendi1. Il piano antincendio, previsto dall'articolo 86 della legge provinciale, contiene i seguenti elementi: a) l'analisi ambientale delle cause determinanti e dei fattori predisponenti l'incendio; b) la cartografia delle aree percorse dal fuoco; c) la cartografia delle aree a pericolo di incendio, che costituisce parte della carta dei pericoli provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 delle legge provinciale n. 1 del 2008; |
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Art. 15 - Abrogazioni1. Ai sensi dell'articolo 115, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento: a) cessano di applicarsi le seguenti disposizioni: 1) il capo II, sezioni 1 e 2, del titolo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); 2) il capo II del titolo IV del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione |
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