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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 14/04/2011, n. 8-66/Leg.
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- D. Pres. P. 01/08/2023, n. 14-90/Leg.
- D. Pres. P. 12/04/2016, n. 2-36/Leg.
- D. Pres. P. 06/09/2013, n. 21-123/Leg.
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Questo regolamento disciplina le disposizioni forestali provinciali nonché le modalità e la procedura per definire il valore delle piante, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano: a) l |
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Capo I - Disposizioni per lo svolgimento delle attività selvicolturali |
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Art. 2 - Disposizioni di carattere generale1. Le attività selvicolturali sono svolte secondo la disciplina di questo regolamento e assicurano la conservazione del bosco, come definito al |
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Art. 3 - Tempi per lo svolgimento delle attività selvicolturali1. Le attività selvicolturali sono ammesse durante tutto l'anno nei seguenti casi: a) governo del bosco a fustaia ai sensi dell'articolo 4; |
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Art. 4 - Taglio delle fustaie1. Nella fustaia le modalità di taglio sono individuate in base alle caratteristiche strutturali o compositive del popolamento. Le diverse modalità di taglio sono applicate con i limiti seguenti: a) nel taglio di curazione, nel dirado selettivo, nel tag |
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Art. 5 - Taglio dei cedui1. In relazione alla specie prevalente in termini di copertura il turno minimo del ceduo coetaneo, semplice o matricinato, è stabilito nei seguenti periodi: a) faggio: trenta anni; b) aceri, betulle, frassini, querce, tigli: venticinque anni; |
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Art. 6 - Taglio nei boschi a governo misto1. Nelle forme di governo misto, sono applicate alle componenti del ceduo e della fustaia |
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Art. 7 - Conversione delle forme di governo1. La conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene, senza necessità di autorizzazione, rilasciando con il primo taglio almeno 600 piante per ettaro, scelte tra i migliori polloni, le matricine e le piante ad alto fusto, in modo da mantenere anche le specie minoritarie e in sintoni |
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Art. 8 - Danneggiamento delle piante in bosco1. Nel bosco è vietato il danneggiamento di piante vive a portamento arboreo o arbustivo, |
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Art. 9 - Gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva1. Nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva, come definiti dall'articolo 2, comma |
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Art. 10 - Taglio in aree condizionate dall'esercizio di altri servizi1. Ferma restando l'applicazione della normativa di settore, ai fini di questo regolamento sono considerate: a) area condizionata da reti di pubblica utilità, quali gasdotti, funivie e altri impianti a fune permanenti per il trasporto di persone o cose, la fascia di larghezza corrispondente rispettivamente all'area di proiezione al suolo delle condutture aeree o interrate, di carrelli o cabine, aumentata di due metri |
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Art. 11 - Prescrizioni generali per i lavori in bosco1. I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco sono effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo, alle infrastrutture forestali e, più in generale, alla stabilità dei terreni. 2. L'abbattimento degli alberi avviene senza lo srad |
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Capo II - Disposizioni per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco |
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Art. 12 - Raccolta di prodotti secondari1. La raccolta di prodotti secondari del bosco quali semi, per quanto non disciplinato dagli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale, erba, legna secca giacente al suolo, arbusti, altre porzioni di piante, lettiera e humus, nonché qualsia |
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Art. 13 - Alberi di Natale1. La costituzione di un piantonaio per la produzione di alberi di Natale su superfici non boscate è |
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Capo III - Disposizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo |
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Art. 14 - Esercizio del pascolo nelle aree pascolive |
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Art. 15 - Pascolo in bosco1. Il pascolo in bosco è esercitato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) deve essere impedito lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò p |
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Capo IV - Procedure ed adempimenti |
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Art. 16 - Soglie quantitative per il taglio senza autorizzazione o SCIA1. Le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso, essendo attività selvicolturale ordinaria senza l'autorizzazione o le SCIA previste dagli articoli 17 |
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Art. 17 - Autorizzazione al taglio in aree non assoggettate a piani1. Sono soggetti ad autorizzazione il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante ricadenti in aree non assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati in corso di validità, se non conformi ai tempi, ai modi e alle prescrizioni di cui al capo I oppure se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1. 2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richi |
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Art. 18 - SCIA di taglio in aree assoggettate a piani1. Sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante rientranti nelle previsioni dei piani aziendali o dei piani semplificati in corso di validità, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1. N21 |
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Art. 19 - SCIA annuale di taglio in aree assoggettate a piani1. Per i tagli e le altre forme di utilizzazione delle piante previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati, da effettuarsi nell'anno solare e di entità superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, è possibile presentare, in alternativa a più SCIA ai sensi dell'articolo 18, un'unica segnalazione, di seguito denominata SCIA annuale, se il proprietario o l'associazione di proprietari sono dotati di una struttura con personale inquadrato in figure professionali corrispondenti a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore ag |
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Art. 20 - Tagli per situazioni particolari1. I tagli forzosi, dovuti ad eventi o calamità naturali, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'articolo 16, comma 1, sono eseguiti esclusivamente sulle piante atterrate o poste in condizioni di pericolo e sono assoggettati ai seguenti adempimenti: a) comunicazione del taglio forzoso alla struttura pr |
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Art. 21 - Tagli anticipati e straordinari1. I tagli anticipati previsti dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 sono autori |
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Art. 23 - Contrassegnatura1. Con la contrassegnatura sono individuate in bosco le piante da destinare al taglio. Le piante oggetto di contrassegnatura sono annotate su un piedilista contenente la localizzazione e la superficie dell'area d'intervento o dell'area di taglio, nonché, per ciascuna pianta con diametro superiore a 17,5 centimetri, la specie di appartenenza ed il diametro del fusto. Il diametro, espresso in centimetri, comprende l |
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Art. 24 - Progetto di taglio1. Il progetto di taglio è sottoscritto da un tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale. Il personale dipendente della pubblica amministrazione redige il progetto di taglio solo se inquadrato in una figura professionale o qualifica corrispondente a quella del tecn |
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Art. 25 - Progetto di taglio redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste |
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Art. 26 - Deleghe agli uffici periferici1. Secondo quanto previsto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), della legge provinciale, |
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Capo V - Obblighi e modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico
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Art. 27 - Rinverdimenti e opere di regimazione delle acque1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale, chi effettua interventi che comportano anche temporaneamente la movimentazione o il denudamento di terreno dalla naturale copertura vegetale, provvede alla sistemazione dell'area interessata con il conguaglio da attuare con la massima compensazione in loco tra scavi e riporti e, se necessario, con il ricorso ad opere di bioingegneria e con il rinverdimento ripetuto fino alla ricostitu |
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Capo VI - Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni |
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Art. 28 - Valore della pianta1. In attuazione dell'articolo 111, comma 1, lett. f) e g) della legge provinciale, il val |
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Capo VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni |
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Art. 29 - Disposizioni transitorie e abrogazioni1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della legge provinciale restano valide fino alla loro scadenza e senza possibilità di proroga le autorizzazioni rilasciate in applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento. |
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Allegato 1 - Buone tecniche colturali per i beni silvo-pastorali della provincia di Trento(articolo 1, comma 3)
Selvicoltura naturalistica applicata in Trentino La selvicoltura naturalistica applicata in Trentino assicura la gestione sostenibile dei boschi secondo le finalità dell'articolo 1 della legge provinciale. La selvicoltura naturalistica migliora il popolamento attraverso forme di trattamento e modalità di taglio che lo modellano in termini di composizione, governo, struttura e copertura. Le forme di trattamento e le modalità di taglio sono individuate tra quelle specificate di seguito sulla base della tipologia forestale e dei principi selvicolturali. Le modalità di taglio adottate nel trattamento del bosco sono attuate attraverso l'applicazione di criteri guida per la selezione delle singole piante da mantenere o da asportare dal bosco.
Tipologie forestali Le tipologie forestali sono unità fondamentali derivanti dalla classificazione della vegetazione forestale sulla base di un'indagine ecologica, con particolare attenzione alla composizione e alla struttura del bosco. Questo documento fa riferimento alle tipologie forestali individuate per la provincia di Trento dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.
Principi selvicolturali
Biodiversità ed ecologia Tutelare la biodiversità della stazione considerata, espressa dagli ecosistemi naturali e seminaturali, dalle specie animali e vegetali e dalla variabilità genetica. Preservare il funzionamento degli ecosistemi, con particolare riguardo ai processi di lungo corso che caratterizzano la vegetazione, il suolo ed i cicli naturali di energia e materia. Assicurare la produttività dei suoli e la continuità della copertura forestale.
Funzioni del bosco Fissare degli obiettivi selvicolturali per il popolamento in relazione alla funzione attesa, all'origine storica, alla tipologia forestale attuale e potenziale, in modo da perseguire l'integrazione tra gestione forestale e dinamiche naturali. Contemperare la funzione produttiva, la tutela dell'ecosistema e le funzioni protettive di persone e cose. Considerare gli aspetti sociali, culturali e paesaggistici del bosco, valorizzando gli alberi monumentali ed il paesaggio forestale e montano, quale espressione del legame tra uomo e territorio.
Rinnovazione del bosco Favorire la rinnovazione del bosco in modo continuo e per via naturale, limitando il ricorso alla rinnovazione artificiale solamente ai casi di gravi squilibri, e comunque con specie adatte alla stazione e preferibilmente autoctone. Prevenire i danni alla vegetazione ed al suolo provocati da squilibri faunistici, come la sovrabbondanza di ungulati, con la gestione equilibrata delle popolazioni animali. Tutelare l'ecosistema forestale dall'esercizio del pascolo con soluzioni adeguate.
Gestione del bosco Adeguare la composizione del popolamento forestale alla stazione, migliorando la mescolanza delle specie, rispettando le specie minoritarie e favorendo le specie rare o minacciate. Commisurare il prelievo all'incremento legnoso in modo da realizzare un soprassuolo di consistenza ottimale per la tipologia forestale. Perseguire l'equilibrio tra incremento e prelievo legnoso possibi |
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Allegato 2 - Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni(articolo 28, comma 1)
Valore della singola pianta in euro per l'applicazione dell'articolo 111, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale, sulla base della specie, o gruppo di specie, dell'origine e della classe diametrica di appartenenza.
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