Articolo abrogato dalla L.P. 07/12/2012, n. 24, così recitava:

“Art. 14 (Approvazione degli strumenti urbanistici del comune e della comunità ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra) — 1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale, per le previsioni in esso contenute, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica per l'adozione, l'approvazione e l'entrata in vigore degli strumenti urbanistici, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è definita con regolamento. In particolare il regolamento prevede:

a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, con particolare riguardo allo strumento urbanistico comunale; la struttura provinciale si esprime in coerenza con quanto previsto dal piano forestale e montano corrispondente e con quanto prescritto dal comitato tecnico forestale in relazione al piano urbanistico della comunità;

b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del comitato tecnico forestale previsto dall'articolo 20, con particolare riguardo allo strumento urbanistico della comunità ed alle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale; il comitato tecnico forestale si esprime in coerenza e nel rispetto di quanto contenuto nel piano forestale e montano corrispondente, fissando, se le previsioni sono ritenute compatibili con l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza, idonee prescrizioni, anche relativamente agli interventi di natura compensativa;

c) la facoltà del comune interessato di formulare osservazioni sul parere del comitato tecnico forestale;

d) la decisione della Giunta provinciale sulle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, sentito il comitato tecnico forestale.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua i contenuti degli strumenti urbanistici necessari per l'esame ai fini del vincolo idrogeologico.

4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;

b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;

c) interventi soggetti alla procedura d'impatto ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

5. Il comune e la comunità possono sottoporre a parere della struttura provinciale competente in materia di foreste o del comitato tecnico forestale le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle opere previste dal comma 4, lettere a) e c), nell’ambito della procedura prevista dal comma 2, e secondo la procedura prevista dal regolamento. In tal caso le autorizzazioni previste dal comma 4 sono rilasciate verificata la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale. I soggetti competenti al rilascio dell’autorizzazione possono dettare prescrizioni sulla più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, e possono imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 17.

5-bis. Nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per l’approvazione del piano territoriale della comunità la struttura provinciale competente in materia di urbanistica acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste riguardo alla coerenza con il piano forestale e montano delle previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa.

5-ter. Se la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio evidenzia elementi di incoerenza tra lo strumento urbanistico del comune e il piano territoriale della comunità attinenti il vincolo idrogeologico e relativi a previsioni del piano che non hanno efficacia conformativa, il comune acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell’adozione definitiva del piano regolatore comunale, nell’ambito della procedura stabilita dalla normativa urbanistica per la sua approvazione.

6. Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non sono approvati ai sensi di questo capo e del regolamento e fino all'approvazione dei relativi piani territoriali forestali e montani, la trasformazione dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono esaminati ed eventualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 16.”

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