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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 08/07/1976, n. 18
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- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 23/05/2007, n. 11
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 29/12/2005, n. 20
- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 01/08/2003, n. 5
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 13/11/1998, n. 15
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 25/07/1988, n. 22
- L.P. 19/01/1988, n. 4
- L.P. 03/08/1981, n. 14
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Capo I - Disposizioni in materia di opere e polizia idraulica |
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Art. 11. Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in armonia con quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 dello Statuto speciale. N2 |
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Art. 1-bis1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 2-bis |
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Art. 31. Ai servizi delle acque pubbliche spettano i compiti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche ed alla polizia idraulica per quanto riguarda: a) le seguenti aste fluviali: 1) torrente Avisio: dalla confluenza con il rio Antermont all'Adige; 2) torrente Cismon: dal ponte della strada statale a Siror al confine di provincia; 3) fiume Brenta: dalle origini al confine di provincia; 4) torrente Fersina: dalla briglia al Doss de Ciuss |
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Art. 41. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale: a) i ghiacciai; b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze; c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze. 2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi: a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di pertinenza idraulica e di servizio; |
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Art. 51. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della Provincia. 2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in quanto direttamente funzionali al contenimento delle acque e al buon regime dei corpi idrici, a condizione che queste opere esist |
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Art. 5-bis |
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Art. 61. A modifica di quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 95 del R.D. 2 |
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Art. 71. Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. 2. I divieti di cui al comma precedente si applicano anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale, ed in ogni caso anche in assenza di manufatti. 3. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4. N15 |
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Art. 7-bis1. Su domanda degli intere |
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Art. 81. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale. 2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione. 3. Con |
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Art. 8-bis1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata periodica o modulata. 2. Fermo restando il rispetto delle n |
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Art. 91. Ferme le disposizioni contenute nei precedenti articoli, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di opere idrauliche e polizia idrauli |
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Art. 101. Al fine di prevenire danni al demanio idrico provinciale, è fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo ed uso di chiedere |
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Art. 111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti e simili; b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini idraulici; il tra |
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Art. 12 |
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Art. 13 |
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Art. 14 |
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Art. 151. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il |
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Art. 161. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge, ed in genere delle norme di polizia idraulica, sono demandate al personale della carriera direttiva e di concetto del ruol |
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Capo II - Disposizioni in materia di acque pubbliche |
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Art. 16-bis1. I prelievi di acque pubbliche temporanei, attuati con mezzi provvisori, per lo spegnimento di incendi o per l'espletamento di esercitazioni antincendio non sono soggetti a concessione o ad autorizzazione di derivazione d'acqua. 2. Al verificarsi di crisi idriche che comportano d |
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Art. 16-ter1. L'avviso previsto dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; questa pubblicazione sostituisce quella prevista dal medesimo articolo 7, sesto comma. Limitatamente alle domande di utilizzazione delle acque pubbliche per portate mass |
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Art. 16-quater1. Gli utenti di ac |
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Art. 16-quinquies1. Le opere per la ricerca di acqua sotterranea ovvero i lavori per lo scavo di pozzi possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, previa presentazione della domanda di concessione di utilizzazione dell'acqua; con il medesimo atto la Provincia può autorizzare, in via provvisoria, l'attivazione del prelievo d'acqua, al fine di acquisire ulteriori elementi da utilizzare per il rilascio della concessione. Il presente comma si applica anche nel caso in cui sia presentata domanda di concessione per ulteriori prelievi di acqua da pozzi esistenti. Per gli utilizzi previsti dal presente comma, il canone per l'uso dell'acqua decorre dalla data del provvedimento di concessione o dalla data dell'autorizzazione all'attivazione del prelievo, se anteriore. 2. Il rifacimento di un pozzo esistente ovvero lo scavo di un pozzo nuovo in sostituzione di quello dismesso, da realizzare a una distanza non superiore a venti metri da quello esistente, di dimensioni e con caratteristiche strutturali corrispondenti a quelle dell'opera esistente, sono disciplinati dall'articolo 49, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; negli altri casi si applicano le disposizioni per il rilascio di nu |
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Art. 16-sexies1. Nel caso di derivazione ovvero di utilizzazione di acqua pubblica senza la prescritta concessione o autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi provinciali vigenti, qualora sia accertato l'esercizio di utenze in violazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il dirigente del servizio competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva. Ove sia presentata dall'interessato domanda di concessione o di autorizzazione, entro 180 giorni decorrenti dalla data del provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza, si applica l'articolo 50 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche. 1-bis. Il primo periodo dei comma 1 si applica inoltre nel cas |
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Art. 16-septies |
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Art. 16-octies |
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Art. 16-novies1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all' |
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Art. 16-decies - Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica1. Gli utenti a qualunque titolo di acqua pubblica pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per l'impegno o l'uso dell'acqua. 2. Il canone è richiesto a decorrere dalla data di acquisizione del titolo a derivare. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le misure per la determinazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica nonché le modalità di pagamento dei canoni. In considerazione dell'impatto ambientale e della valenza economica delle utenze idroelettriche aventi potenza nominale media di concessione pari o superiore a 220 kW e inferiore a 3.000 kW, in caso di rinnovo del relativo titolo a derivare è dovuto il pagamento di un canone ambientale, oltre al canone previsto dal comma 1, d'importo pari a quello dovuto per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. |
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Art. 17Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, e in quanto con essa compatibili, continuano ad applicarsi le norme in vigore. Con apposito regolamento saranno disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione del demanio idrico provinciale. Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai crit |
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Art. 17.1 - Misure per la salvaguardia dell'acqua bene comune |
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Capo II-bis - Riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico |
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Art. 17.2 - Ambito di applicazione e principi in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico1. Questo capo disciplina la riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale, nel rispetto dei principi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. 2. La riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 è effettuata a seguito dell'accertamento dell'insussistenz |
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Art. 17.3 - Disposizioni per la riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico previste dall'articolo 17.21. La procedura per la riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico previste dall'articolo 17.2 è avviata entro tre anni antecedenti la scadenza della concessione. N105 |
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Art. 17.5 - Disposizioni transitorie1. Entro il 31 luglio 2024 o entro la data successiva eventualmente individuata dalla normativa statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono svolte le procedure di riassegnazione relative alle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 220 kW disciplinate da questo capo che sono scadute prima di tale data. Resta fermo il diverso termine previsto dal comma 1-bis per il rinnovo delle concessioni di potenza media annua superiore a 220 kW. N107 |
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Art. 17.6 - Clausola valutativa |
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Capo III - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico |
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Art. 17-bis1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati 'opere di ritenuta' - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario. |
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Art. 17-bis 1 - Impianti ad accumulo mediante pompaggio di acque pubbliche a scopo di riqualificazione di energia1. La concessione d'uso di acque pubbliche, finalizzata all'accumulo mediante pompaggio a scopo di riqualificazione dell'energia, con opere di presa e di restituzione nella medesima sezione del corpo idrico ed alla medesima quota, è disciplina |
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Art. 17-ter |
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Art. 17-quater1. Al fine di tutelare la pubblica incolumità rispetto a pericoli connessi alla tenuta idraulica, alla stabilità e alla resistenza dell'opera, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, sono subordinate all'approvazione tecnica del relativo progetto da parte del servizio provinciale competente in materia di dighe, ai sensi del comma 2; nei casi di avvalimento del RID l'approvazione è fatta sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal RID. N83 2. L'approvazione tecnica del progetto prevista dal comma 1 riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici, comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può disporre prescrizioni per la loro esecuzione. L'approvazione del progetto non co |
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Art. 17-quinquies |
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Art. 17-sexies1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, il gestore o il proprietario curano la vigilanza e la costante manutenzione dell'opera di ritenuta e dell'eventuale strumentazione di controllo installata. Per garantire la tutela della pubblica incolumità, il gestore o il proprietario dell'invaso comunicano tempestivamente al servizio pro |
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Art. 17-septies1. In attuazione dell'articolo 17 bis, comma 3, i comuni esercitano, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza comunale, le funzioni e i compiti che questo capo demanda al servizio provinciale competente in materia di dighe, fatto salvo quanto disposto da quest'art |
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Art. 17-octies1. Per la violazione delle disposizioni di questo capo, con regolamento di esecuzione sono stabilite apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 eur |
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Art. 17-novies - Disposizioni per la realizzazione di serbatoi di acque nell'ambito dei volumi oggetto di coltivazione di cava1. La Provincia, i comuni, i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché le società affidatarie dei servizi idrici possono realizzare o installare - nell'ambito dei volumi, superficiali o sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava) - appositi serbatoi o bacini di acque destinate prevalentemente ad uso potabile o irriguo, sulla base di apposito accordo di programma stipulato con il soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione a |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie e transitorie |
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Art. 181. Per l'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati annualmente nel bilancio della Provincia in base alle vigenti d |
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Art. 18-bis - Disposizioni transitorie in materia di concessioni a uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta provinciale ridefinisce con propria deliberazione, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di contratti agrari, i criteri e le modalità per la concessione a uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale. |
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Art. 18-ter - Moratoria al rilascio di nuove concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico |
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19/12/2024
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