N124 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Capo abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 18 a decorrere dal 01/01/2018, così recitava:

“Capo II - Fondo forestale provinciale

Art. 93 - Fondo forestale provinciale

1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, di infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste da questa legge da parte degli enti previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto attivo il fondo forestale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:

a) le somme depositate sul fondo prima dell'entrata in vigore di questo titolo;

b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;

c) i versamenti disposti dagli enti individuati dall'articolo 57, commi 2 e 3, a titolo di restituzione delle somme loro anticipate;

d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;

e) i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.

3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle indicate dalla lettera d), sono depositate nel fondo a nome di ciascun ente proprietario.

4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale provinciale sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della Provincia.

 

Art. 94 - Utilizzazione del fondo forestale provinciale

1. Alla gestione del fondo forestale provinciale provvede la commissione forestale provinciale secondo le disposizioni di questo articolo e del regolamento.

2. La commissione forestale provinciale mette a disposizione della struttura provinciale competente in materia di foreste, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e approvati dalla commissione. La commissione, inoltre, può autorizzare la struttura provinciale a eseguire le opere previste nei progetti predisposti dalla struttura provinciale e approvati dalla commissione, anche mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi disponibili sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un provvedimento d'impegno alla restituzione, da parte dell'ente interessato, entro un periodo massimo di dieci anni.

3. La commissione forestale provinciale può concedere anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, che partecipano alla costituzione del fondo, oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi, secondo un piano annuale predisposto e approvato dalla commissione forestale sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà.

4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono restituite dagli enti beneficiari, senza interessi, in quote annuali, entro un periodo massimo di dieci anni.

5. La commissione forestale provinciale può mettere a disposizione delle strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi di competenza, sulla base dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati dalla commissione, se questi interventi e opere rientrano fra quelli previsti dall'articolo 17.

5-bis. Per gli anni 2016 e 2017 la disciplina del funzionario delegato già prevista dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), ancorché abrogata, continua ad applicarsi per l'attuazione di questo capo.

 

Art. 95 - Commissione forestale provinciale

1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è istituita la commissione forestale provinciale composta da:

a) l'assessore cui è affidata la materia delle foreste, in qualità di presidente;

b) il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste;

c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di foreste;

d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro presidenti;

e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, uno designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez qualora partecipino al fondo;

g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della provincia.

2. La commissione forestale è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Ai componenti della commissione forestale sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.

4. Con regolamento sono stabilite le modalità di funzionamento della commissione forestale provinciale e di utilizzazione del fondo forestale provinciale.”

Dalla redazione