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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 09/03/2016, n. 2
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- L.P. 29/12/2016, n. 19
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CAPO I - Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che ab |
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Art. 2 - Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici01. Le amministrazioni aggiudicatoci applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato. N65 |
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Art. 3 - Centralità della progettazione1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gl |
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Art. 4 - Ruolo della Provincia1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall' |
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Art. 4-bis - Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici1. La Provincia, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, recante disposizioni in materia di trasparenza, della legge provinciale 29 dicembre |
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Art. 4-ter - Capitolato generale |
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Art. 5 - Ambito di applicazione1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono: a) la Provincia autonoma di Trento; b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative; c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi del |
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Art. 5-bis - Incentivi per funzioni tecniche1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto. N64 1-bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico del |
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Art. 5-ter - Responsabile unico del progetto |
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Art. 5-quater - Copertura degli oneri di assicurazione del personale |
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Art. 7 - Suddivisione degli appalti in lotti1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. N37 |
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Art. 10 - Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture. 2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi: a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste; |
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Art. 11 - Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria1. L'amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all'impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione. |
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Art. 12-bis - Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici |
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Art. 13 - Pubblicazione dei bandi di gara |
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Art. 15 - Criteri di selezione dei concorrenti |
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Art. 17 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento. N99 2. N4 3. N114 4. N102 5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo: a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali; b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni; b-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica |
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Art. 19-bis - Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico |
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Art. 20-bis - Commissione tecnica e presidente di gara |
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Art. 21 - Composizione delle commissioni tecniche1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscr |
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Art. 22 - Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto |
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Art. 25-bis - Termine dilatorio per la stipula del contratto |
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Art. 25-ter - Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche |
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Art. 28-bis - Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato1. Le proposte di partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale, sono destinate alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche. 2. L'APAC verifica il possesso dei requ |
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Art. 30 - Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici |
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Art. 31 - Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare1. |
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Art. 32 - Clausole sociali1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale ", sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori," N82 fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali "stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente" N83. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento. N13 2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, "almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto" N83, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a |
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Art. 33 - Verifica della correntezza delle retribuzioni1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la cor |
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CAPO II - Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 5 della legge |
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Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 5-bis dell'articolo 1-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dagli articoli 21, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del P |
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Art. 36 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 37 - Modificazione dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sost |
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Art. 38 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la par |
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Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 40 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: |
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Art. 41 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse. 2. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L |
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Art. 43 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola |
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Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 23-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 5 dell'articolo 23-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 46 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 50 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 53 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 54 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all' |
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Art. 55 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 56 - Modificazione dell'articolo 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 57 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole |
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Art. 58 - Modificazioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 50-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le pa |
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Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 4 dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono soppresse. 2. Nel comma 5 dell'articolo 50-quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)," sono soppr |
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Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.1. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 19 |
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Art. 61 - Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubbli |
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Art. 62 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori p |
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Art. 63 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubbli |
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Art. 64 - Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pub |
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Art. 65 - Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Nel comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le p |
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Art. 66 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 19931. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente: |
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CAPO III - Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 |
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Art. 67 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. La lettera b) del comma 3, i commi 8, 12 e 12-bis dell'articolo 18 della legge provinci |
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Art. 68 - Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge sui contratti e beni provinciali 1990 le parol |
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Art. 69 - Modificazione dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 19901. Nel comma 6 dell'articolo 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 199 |
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Art. 70 - Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 19901. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale sui contratti e sui beni pubblici 1990 è inserito il seguente: |
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CAPO IV - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012) |
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Art. 71 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge provinciale sull'energia 20121. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente: "Art. 14-bis (Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili) — 1. Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomini. 2. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati di cui al comma 1. La deliberazione prevista dal comma 5 può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 72 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 8 dell'articolo 1, l'articolo 1-bis, i commi 1 e 2 dell'articolo 2, gli articoli 3 e 11, il comma 10 dell'articolo 20, l'articolo 21, il comma 3 dell'articolo 27, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 27-bis, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, l'articolo 28-bis, il comma 4 dell'articolo 30-bis, gli articoli 32, 33-quater, 35, 35-ter, 39, il comma 2 dell'articolo 39-bis, l'articolo 41, i commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 42, l'articolo 44, l'articolo 50-quinquies, i commi 1, 2, 3, la lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10 dell'articolo 51, l'articolo 51-bis, il comma 10-ter dell'articolo 52, gli articoli 58.27 e 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nonché le loro seguenti modificazioni: |
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Art. 73 - Disposizioni transitorie e finali1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima. 3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. 4. N55 5. N26 5-bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali |
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Art. 74 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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