Articolo modificato dall'art. 32, comma 5, della L.P. 02/08/2017, n. 9; dall’art. 30, comma 4, della L.P. 29/12/2017, n. 17; dall’art. 1, comma 1, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 16 - Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.

2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;

b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;

c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

b-bis) abrogata

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice."

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