Il presente articolo si applicava a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l'amministrazione aggiudicatrice individuava nel bando di gara o nella lettera d'invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e poteva decidere di applicare l'articolo 9 in tutto o in parte.

Articolo abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 9 - Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni

1. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:

a) quando, a causa della natura specialistica del contratto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file che non sono al momento disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) quando i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file non gestibili mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili o protetti da licenza di proprietà esclusiva e che non è possibile mettere a disposizione perché siano scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) quando l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede programmi o attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici;

d) quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non è possibile trasmettere per mezzo di strumenti elettronici.

3. Nei casi individuati dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici individuano le modalità di comunicazione privilegiando, comunque, il ricorso, anche solo parziale, ai mezzi di comunicazione elettronici.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici quando l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici o per proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici generalmente a disposizione degli operatori economici o che è possibile mettere loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso, ai sensi del comma 8.

5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono il ricorso a mezzi di comunicazione elettronici motivano questa scelta nel provvedimento a contrarre, con riferimento alle condizioni previste dai commi 2 e 4.

6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni attraverso l'uso di mezzi elettronici le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici l'amministrazione aggiudicatrice richiede un livello di sicurezza adeguato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Per i contratti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In questi casi le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto dal comma 8, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, se necessario, possono prevedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, se offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni quando, per esempio:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, o dalla data d'invio dell'invito a presentare un'offerta. Il testo dell'avviso o dell'invito a presentare un'offerta indica l'indirizzo internet presso il quale questi strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro termini pertinenti, sempreché la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

9. Agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e le relative disposizioni di attuazione ed esecuzione."

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