Articolo abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 51 - Modificazione dell'articolo 33-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 33-ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39." sono soppresse."

Dalla redazione