Articolo modificato dall’art. 28, comma 8, della L.P. 29/12/2016, n. 19.

Ai sensi dell’art. 28, comma 19, della L.P. 19/2016, il presente articolo continuava ad applicarsi nella versione precedente, alle procedure per il quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito erano stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della L.P. 19/2016.

Articolo successivamente abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 23 - Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

1. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione."

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