Articolo abrogato dalla L.P. 29/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 20 - Avvalimento

1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.

5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.

6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento.”

 

Ai sensi del comma 21 dell’art. 28 della L.P. 19/2016, il presente articolo continua ad applicarsi, ancorché abrogato, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della L.P. 19/2016.

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