Articolo inserito dall'art. 30, comma 3, della L.P. 29/12/2017, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 12-bis - Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici

1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi."

Dalla redazione