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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 23/03/2020, n. 2
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- L.P. 30/11/2020, n. 13
- L.P. 12/08/2020, n. 8
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 13/05/2020, n. 3
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Capo I - Disposizioni in materia di tributi |
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Art. 1 - Termini di versamento dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d’imposta 20201. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, per il solo periodo d’imposta 2020 è elimin |
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Capo II - Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici |
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Art. 2 - Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea1. N64 Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto |
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Art. 3 - Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020. N62 1. N64 Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall’articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi |
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Art. 4 - Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di affidamento |
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Art. 4-bis - Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attest |
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Art. 5 - Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all’iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L’operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni r |
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Art. 6 - Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea |
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Art. 7 - Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall’articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest’articolo. N12 2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all’affidamento di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all’importo finanziato per l’opera e di importo inferiore al 20 per cento dell’importo originario di contratto, purché l’incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di |
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Art. 7-ter - Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione de |
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Art. 7-quater - Disposizioni straordinarie in materia di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stip |
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Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il termine previsto dal comma 2-ter possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. I |
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Art. 9 - Modificazione dell’articolo 73 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)1. Dopo il comma 11 dell’articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il |
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Capo III - Disposizioni a sostegno degli operatori economici e sulla sospensione delle misure di condizionalità |
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Art. 10 - Misure per i lavoratori1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell’epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello |
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Art. 11 - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subit |
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Art. 12 - Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo1. Per favorirne l’accesso al credito, l’articolo |
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Art. 12-bis - Deroga transitoria alla disciplina per l'erogazione dei contributi sugli investimenti fissi per quanto concerne il raggiungimento del requisito delle unità lavorative annue (ULA) |
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Art. 13 - Sospensione delle misure di condizionalità1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle pers |
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Capo IV - Misure di semplificazione in materia di contributi |
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Art. 14 - Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese1. Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest’articolo. 2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l’autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già present |
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Art. 15 - Disposizioni ulteriori per l’accelerazione della concessione di agevolazioni1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con f |
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Art. 16 - Disposizioni in materia di agevolazioni1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020. |
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Art. 16-bis - Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a: a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti s |
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Capo V - Disposizioni per l’accrescimento dell’efficienza del sistema provinciale |
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Art. 17 - Proroga dei termini per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie1. Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei procediment |
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Art. 18 - Verifica straordinaria sui contributi1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 a |
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Art. 19 - Inserimento dell’articolo 75-quinquies nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Dopo l’articolo 75-quater della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente: "Art. 75-quinquies - Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale 1. La Provincia, in alternativa all’appalto, può pr |
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Art. 20 - Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 concernente "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)"1. Nel comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 6 de |
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Art. 21 - Modificazioni dell’articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente)1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1995 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Modificazione dell’articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)1. Nel comma 1 dell’articolo 13-ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993 le pa |
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Art. 23 - Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell’armonizzazione di bilanci pubblici1. I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all’armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto anal |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 24 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 provvede l’Agenzia del lavoro con il suo bilancio. 2. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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