Comma abrogato dall’art. 36, comma 10, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente comma così recitava:

"3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza."

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