L’art. 19, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. ha previsto l’abrogazione del presente articolo con efficacia, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 48 - Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente"."

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