Articolo abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 32-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 32-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione".

2. Nel comma 2 dell'articolo 32-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39" sono soppresse."

Dalla redazione