Comma modificato dall’art. 32, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 10, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente comma così recitava:

"2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatoci possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino