Comma modificato dall’art. 32, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 10, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente comma così recitava:

"2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatoci possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi."

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino

14/10/2024