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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/02/2025, n. 1
- L.R. 23/05/2024, n. 8
- Avviso di rettifica in B.U. 27/03/2024
- L.R. 06/02/2024, n. 1
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 1/2007)1. Il comma 2 dell’articolo 72-ter della l.r. 1/2007, è sostituito dal seguente: “2. La Regione, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, stabilisce con provvedimento della Giunta regionale i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”. 2. Il comma 1 dell’articolo 72-quinquies della l.r. 1/2007, è abrogato.
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), fermi restando i rapporti percentuali del fronte totale delle aree balneabili libere e libere attrezzate come risultante dal vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD), il divieto di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) non trova applicazione fino al 30 settembre 2027.
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Art. 5 - (Inserimento dell’articolo 12-bis alla l.r. 13/1999)1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 13/1999, è inserito il seguente: “Art. 12-bis - (Procedura a evidenza pubblica per rilascio di concessioni di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico) 1. Nel caso in cui, per lo svolgimento della medesima attività d’impresa, venga richiesto il rilascio di concessione per aree del demanio idrico e di concessione demaniale marittima per specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico, il Comune competente per territorio può esperire un’unica procedura a evidenza pubblica riguardante entrambe le concessioni che avranno pari durata, previo nulla osta della Regione su richiesta del Comune. 2. A seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica, il Comune e la Regione rilasciano rispettivamente la concessione demaniale marittima e la concessione del demanio idrico in applicazione della vigente normativa in materia. 3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative del presente articolo.”.
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Art. 6 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017))1. Il comma 82 dell’articolo 2 della l.r. 33/2016, è sostituito dal seguente: “82. Il Patto per lo sviluppo strategico del turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, che individua le iniziative alle quali gli enti di cui al comma 81 devono aderire per partecipare al Patto.”.
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Art. 9 - Omissis
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - (Modifica all’articolo 13-bis della l.r. 33/2013)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13-bis della l.r. 33/2013, dopo la parola: “sovraregionale”, sono inserite le seguenti: “su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri”.
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020))1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 27 della l.r. 31/2019, è aggiunto il seguente: “1-quater. Limitatamente ai fondi destinati agli investimenti per il rinnovo dei parchi autobus di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2020, n. 223, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l’erogazione dei fondi, la Regione è autorizzata a erogare ai beneficiari un importo fino a un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate da parte delle aziende sui fondi assegnati dallo Stato, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.”.
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale approva ogni anno un programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell’approvazione del programma annuale: a) già inseriti nell’elenco triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6; b) individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017), approvate dalla Giunta regionale.”. 2. Omissis
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2022, è sostituita dalla seguente: “c) procedere, con riferimento a ciascun contributo assegnato a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opera pubblica e per il quale la relativa norma di finanziamento non richieda diverse ed esclusive modalità di rendicontazione, all’invio alla Regione, entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio di ogni anno, di specifica attestazione, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico di procedimento o dal responsabile unico di progetto, dell’avvenuto aggiornamento trimestrale dei dati dei singoli interventi finanziati, mediante la piattaforma del monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);”. 2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2022, è abrogata.
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Art. 16 - (Misure finalizzate alla realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra)1. Al fine di garantire la copertura finanziaria derivante dal maggior fabbisogno economico, discendente dall’applicazione della procedura di aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per la realizzazione del primo lotto del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra (Comuni di Bolano, Vezzano, S. Stefano)”, opera di interesse nazionale rientrante tra gli interventi finanziati con l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) e di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, del 1° dicembre 2016, n. 54, del 22 dicembre 2017, n. 98, del 28 febbraio 2018, n. 12 e n. 26, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2024 un contributo a favore della Provincia della Spezia aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino a un massimo di euro 3.000.000,00. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sul Fondo di cui all’articolo 4 della l.r. 34/2016, quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto in misura pari all’eventuale finanziamento ottenuto dalla Provincia della Spezia, fino al totale azzeramento dello stesso, a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 26, comma 7, del d.l. 50/2022 convertito dalla l. 91/2022. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))1. All’articolo 7 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: “ogni anno”, sono soppresse; b) l’ultimo periodo della lettera a) del comma 3, è sostituito dal seguente: “I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum in formato europeo e di apposita documentazione, l’esperienza professionale maturata in materia di paesaggio mediante specifica illustrazione dell’attività di progettazione svolta in relazione a interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.”; c) al comma 6, le parole: “, entro il 31 gennaio dell’anno in cui si effettua l’aggiornamento di cui al comma 2,”, sono soppresse. 2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 13/2014, le parole: “31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. Alla l.r. 36/1997, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 15 dell’articolo 23-quater, le parole: “due anni”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”; b) al comma 2 dell’articolo 47-bis, le parole: “31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”; c) al comma 1-bis dell’articolo 47-ter, le parole: “31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”; b) le parole: “o nei Distretti sociali di cui all’articolo 9”, sono soppresse; c) dopo le parole: “delle forme associative previste al”, sono inserite le seguenti: “Titolo II,”; d) dopo le parole: “con particolare riferimento alla convenzione”, sono inserite le seguenti: “all’Unione dei comuni, al consorzio”. 2. L’articolo 6 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Ambito Territoriale Sociale) 1. L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede della programmazione e della gestione dei servizi sociali per i quali l’ambito costituisce la dimensione territoriale ottimale. 2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza di Ambito ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), sono affidate al Direttore Sociale individuato ai sensi dell’articolo 24, commi 4 e 5, che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori di area tematica nonché personale di supporto tecnico amministrativo e finanziario. 3. I confini territoriali dell’Ambito Territoriale Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992.”. 3. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente: “1. L’Ambito Territoriale Sociale è articolato in un Ufficio di Piano, quale organismo tecnico ed esecutivo del Piano di Zona di cui all’articolo 19 della l. 328/2000, e in Uffici di Zona, che costituiscono le sedi di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali nonché il punto decentrato delle attività sociosanitarie sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto sociosanitario.”. 4. L’articolo 8 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 8 - (Conferenza di Ambito) 1. I Sindaci dei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Sociale costituiscono la Conferenza di Ambito ed eleggono, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente con funzioni di coordinamento della Conferenza stessa. I sindaci possono delegare in modo permanente gli assessori competenti in materia. 2. La Conferenza di Ambito ha sede presso il Comune con il maggior numero di abitanti, salvo diversa localizzazione scelta a maggioranza da almeno due terzi dei Comuni componenti dell’Ambito. 3. La Conferenza di Ambito si avvale prioritariamente del supporto tecnico del Direttore Sociale e dell’Ufficio di Piano. 4. La Conferenza di Ambito: a) stabilisce la forma di gestione e l’organizzazione dei servizi sociali dell’Ambito, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale; b) definisce, ai fini della programmazione e della gestione associata dei servizi sociali, le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano di Zona; c) approva il Piano di Zona elaborato dall’Ufficio di Piano; d) approva il documento finanziario preventivo e il rendiconto relativo ai servizi sociali gestiti in forma associata; e) esamina ogni questione di interesse per la comune gestione dei servizi sociali territoriali. 5. La Conferenza di Ambito, per definire le proprie funzioni e le modalità organizzative, si dota di apposito regolamento in base a specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale. 6. La Conferenza di Ambito concorre alla programmazione regionale in materia sociale, esprimendo parere obbligatorio non vincolante sul Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25. 7. La Conferenza di Ambito coinvolge nei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale, le organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, per la formulazione di pareri e proposte.”. 5. L’articolo 9 della l.r. 12/2006, è abrogato. 6. All’articolo 10 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “del Distretto Sociale di cui all’articolo 9”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ambito Territoriale Sociale di cui all’articolo 6”; b) al comma 5, le parole: “di Distretto Sociale”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ambito Territoriale Sociale”. 7. All’articolo 11 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “dai Presidenti delle Conferenze di Ambito”, sono sostituite dalle seguenti: “da tre sindaci dei Comuni ricompresi nel Distretto, o da loro assessori delegati, eletti a maggioranza assoluta dei membri della Conferenza di Distretto”; b) al comma 3, dopo le parole: “del Direttore”, le parole: “di Distretto”, sono soppresse; c) il comma 5, è abrogato. 8. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 12/2006, le parole: “di Distretto Sociale”, sono sostituite dalla seguente: “sociali”. 9. L’articolo 24 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 24 - (Direzione delle attività sociali) 1. I Comuni, anche in forma associata, per esercitare le funzioni in materia di servizi sociali, individuano il personale addetto a tali attività secondo gli indirizzi del Piano Sociale Integrato Regionale. 2. La Conferenza di Ambito, per il coordinamento organizzativo e programmatorio delle specifiche aree di attività sociali svolte dall’Ambito, si avvale di assistenti sociali con comprovate competenze in materia e rispondenti ai requisiti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale. 3. Per la direzione tecnica, il coordinamento, la programmazione e il management dei servizi sociali, nonché per l’organizzazione amministrativa, finanziaria e delle risorse umane dell’Ambito Territoriale Sociale, la Conferenza di Ambito si avvale di un Direttore sociale. 4. L’incarico di Direttore sociale è conferito a personale laureato con specifiche competenze tecniche, di programmazione e organizzazione dei servizi sociali iscritto alla Sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali, di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), o in possesso di esperienza, almeno quinquennale, nelle funzioni direzionali dei servizi sociali. 5. L’incarico di Direttore sociale è attribuito secondo le norme vigenti per l’accesso alla dirigenza pubblica a seguito di concorso bandito da uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale o dall’Ente costituito per la gestione unitaria dei servizi. 6. Laddove si configuri omogeneità territoriale o sociale tra Ambiti Territoriali Sociali ricadenti nella stessa ASL, anche non contigui, gli Ambiti Territoriali Sociali, per il perseguimento di economie di scala, possono avvalersi, in regime di convenzione, del medesimo Direttore Sociale.”. 10. All’articolo 25 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: “Distretto”, è sostituita dalle seguenti: “Ambito Territoriale Sociale”; b) alla lettera e) del comma 2, le parole: “di Ambito Territoriale sociale”, sono sostituite dalle seguenti: “dei Piani di Zona”. 11. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 12/2006, le parole: “del Distretto sociale”, sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ambito Territoriale Sociale”.
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel sistema abitativo))1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “Programma Quadriennale per l’Edilizia Residenziale (PQR)”, sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per l’edilizia residenziale (PTER)”; b) alla lettera c), la parola: “quadriennio”, è sostituita dalla seguente: “triennio”. 2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007, le parole: “Il PQR”, sono sostituite dalle seguenti: “Il PTER”.
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))1. All’articolo 6 della l.r. 18/2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: “e per dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti: “e per nove anni”; b) al comma 4-ter, le parole: “Per gli anni 2023 e 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2023”.
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Art. 23 - (Fondo straordinario per le ARTE)1. Al fine di superare l’attuale situazione di sofferenza economico - finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nonché fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall’aumento dei tassi di interesse conseguente alle misure di politica monetaria restrittiva adottate per contrastare l’inflazione, nelle more della complessiva riforma del sistema dell’edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle Aziende regionali territoriali per l’edilizia (ARTE) liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, nonché allo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e per la copertura degli oneri finanziari relativi ai mutui e ai prestiti in ammortamento al 31 dicembre 2023, anche in applicazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). 2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito, a decorrere dal 2024 e per dieci anni, con una dotazione annua massima di euro 7.000.000,00. 3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le ARTE liguri in proporzione all’ammontare del debito residuo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento. L’importo del debito residuo ai fini del riparto di cui al precedente periodo non comprende il debito residuo di eventuali mutui e prestiti accesi a decorrere dal 1° gennaio 2024. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011.
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Art. 24 - (Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova)1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione di liquidità non onerosa a favore di ARTE Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguiti con il cosiddetto superbonus 110%. 2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, per l’anno 2024, nella misura massima di euro 5.000.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2024. 3. Le entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificate in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l’esercizio 2024 sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del bilancio di previsione 2024-2026. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024-2026.
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))1. All’articolo 37 della l.r. 30/2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: “Le Province autorizzano, nell’ambito del proprio territorio,”, sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”; prima delle parole: “dei Comuni”, sono inserite le seguenti: “della Città Metropolitana di Genova, delle Province,” e l’ultimo periodo è soppresso; b) al comma 7, le parole: “, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 181/2000,”, sono soppresse; c) al comma 9, le parole: “e le Province possono,”, sono sostituite dalla seguente: “può” e le parole: “da esse autorizzati”, sono sostituite dalle seguenti: “da essa autorizzati”; d) al comma 12, le parole: “e le Province effettuano controlli e possono”, sono sostituite dalle seguenti: “effettua controlli e può” e le parole: “da esse autorizzati”, sono sostituite dalle seguenti: “da essa autorizzati”; e) al comma 13, le parole: “e le Province promuovono”, sono sostituite dalla seguente: “promuove”.
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Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 30, sono inserite le seguenti parole: “, in aggiunta o in sostituzione di quello dell’allevatore. È fatto obbligo di conservare l’anello dell’allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all’apposito registro.”; b) dopo il comma 7-ter dell’articolo 47, è aggiunto il seguente: “7-quater. È vietato il foraggiamento in ambito urbano di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione), con esclusione dei casi previsti all’articolo 36, comma 5-bis.”; c) dopo il comma 1-ter dell’articolo 49, è inserito il seguente: “1-quater. Per le violazioni di cui all’articolo 47, comma 7 quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.”; d) il primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 27, inserito dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 17/2023, è soppresso.
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - (Disposizioni per la liquidazione delle soppresse Comunità montane)1. Nel rispetto dell’articolo 2741, primo comma, del Codice civile, il commissario liquidatore unico delle Comunità montane può trasferire eccedenze libere di cassa da una gestione liquidatoria all’altra al fine di consentire alle Comunità montane deficitarie di provvedere all’estinzione di posizioni debitorie.
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Art. 30 - (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))1. Alla lettera b) del comma 5-ter dell’articolo 11 della l.r. 7/2011, dopo le parole: “e loro consorzi”, sono aggiunte le seguenti: “e della Regione”.
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018))1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 30/2017, le parole: “approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125”, sono sostituite dalle seguenti: “approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 agosto 2023, n. 134 (Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)”.
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Art. 33 - (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))1. Dopo la lettera i-quinquies) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006, è aggiunta la seguente: “i-sexies) Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR).”. 2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006, sono aggiunte le seguenti parole: “che si esprime nel termine di venti giorni, trascorso il quale la Giunta procede all’approvazione”.
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Art. 34 - Art. 36 Omissis
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Art. 37 - (Inserimento dell’articolo 31-quinquies alla l.r. 33/2006)1. Dopo l’articolo 31-quater della l.r. 33/2006, è inserito il seguente: “Art. 31-quinquies - (Partecipazione di Regione Liguria al Salone internazionale del libro di Torino) 1. La Regione, al fine di promuovere l’editoria ligure e di capitalizzare le iniziative promosse nell’ambito di Genova Capitale del Libro 2023, partecipa al Salone internazionale del libro di Torino - edizione 2024. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a sostenere la relativa spesa per l’anno 2024 nel limite di euro 130.000,00. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.”.
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Art. 38 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))1. All’articolo 2 della l.r. 4/1999, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: “2. Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono assimilati a bosco: a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco; b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale; c) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi. 3. Fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del d.lgs. 42/2004, non rientrano nella definizione di bosco: a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi; b) l’arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura od oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida, come definiti dalle disposizioni nazionali; c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree; d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.”; b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: “3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 34/2018, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l’edificazione di nuove costruzioni, non sono considerati bosco le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvopastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura ovvero nell’ambito dei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 34/2018. 3-ter. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto), in assenza degli strumenti di cui al comma 3 bis, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino per gli effetti di cui al medesimo comma e per un’estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento da parte dei comuni secondo la procedura di cui all’articolo 47, commi 5, 5 bis, 5-ter e 5-quater. L’estensione della superficie di cui al primo periodo è calcolata sommando a quella del lotto interessato dalla procedura anche l’area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno dello stesso e che sono stati interessati a ripristini nei cinque anni precedenti.”. 2. All’articolo 47 della l.r. 4/1999, come sostituito dall’articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 5 e 5-bis, sono sostituiti dai seguenti: “5. Per la ripresa dell’attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all’articolo 2, comma 3-ter, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una comunicazione di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati nonché una o più delle documentazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 12 agosto 2021 funzionali a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali. I terreni ripristinati a seguito di comunicazione di ripresa dell’attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d’uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima. 5-bis. Il Comune che riceve la comunicazione di cui al comma 5 accerta la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali sulle superfici interessate attraverso la verifica della documentazione presentata.”; N3 b) l’ultimo periodo del comma 5-ter, è soppresso; c) al comma 6, le parole: “del regolamento di cui all’articolo 48 ovvero agli atti aventi analoga forza regolamentare”, sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo decreto nonché del regolamento di cui all’articolo 48”.
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Art. 39 - Art. 41 Omissis
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Art. 42 - (Modifiche alla l.r. 16/2022)1. All’articolo 6 della l.r. 16/2022, le parole: “di dodici mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “al 30 settembre 2025”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 16/2022, è aggiunto il seguente: “2-bis. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate nell’anno 2023, confluiscono nel risultato di amministrazione quale quota vincolata da destinare alle medesime finalità.”.
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - (Contributo finanziario straordinario alle ARTE)1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare per l’anno 2024, alle ARTE liguri un contributo finanziario straordinario, idoneo a far fronte all’aumento dei loro costi di funzionamento dovuto alla particolare congiuntura economico - finanziaria indotta dagli eventi geopolitici che ha generato l’aggravio dei costi di approvvigionamento energetico e, quindi, in genere, il costo dei servizi e delle forniture necessarie per lo svolgimento della loro attività istituzionale. 2. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è concesso, per l’anno 2024, nella misura di euro 300.000,00 e verrà ripartito tra le ARTE liguri con provvedimento motivato della Giunta regionale. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 (trecentomila/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
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Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - (Contributi per favorire l’insediamento di studi medici nelle aree disagiate)1. Al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all’assistenza del medico di base la Regione favorisce e sostiene per l’anno 2024 l’insediamento di studi di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nelle aree disagiate attraverso la concessione di contributi per le spese di gestione dei locali adibiti al ricevimento dei pazienti. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, di concerto con l’Ordine dei medici e le ASL di riferimento, modalità e criteri per riconoscere ai MMG e ai PLS per il loro insediamento nelle aree disagiate un contributo a fondo perduto per le spese di gestione degli studi, con particolare riferimento alle utenze e all’affitto. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 ”Tutela della Salute”, Programma 2 “Servizio Sanitario regionale- Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA”, Titolo 1 “Spese Correnti” del bilancio di esercizio 2024-2026.
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Art. 47 - Art. 50 Omissis
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Art. 51 - (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 5/2008, è aggiunto il seguente: “2-bis. L’ufficiale rogante riceve altresì, previa intesa tra gli organi di vertice delle amministrazioni interessate, gli atti in cui sono parte gli enti che si avvalgono della SUAR ai sensi della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) o che conferiscono alla stessa la delega di stazione appaltante.”.
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Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2016)1. Al comma 14-septies dell’articolo 4 della l.r. 34/2016, le parole: “negli esercizi 2022 e 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “fino all’esercizio 2025”.
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Art. 54 - (Modifica dell’allegato 1-bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))1. All’allegato 1-bis della l.r. 29/1983, dopo le parole: “Bordighera (IM)”, sono inserite le seguenti: “Camporosso (IM)”.
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Art. 55 - (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “norme comunitarie e nazionali”, sono inserite le seguenti: “e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”. 2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “di vigilanza e di controllo ambientale”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della l. 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del sistema nazionale di cui all’articolo 10 della medesima legge”. 3. All’articolo 4 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. L’ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della l. 132/2016.”; b) dopo il comma 4-ter, sono inseriti i seguenti: “4-quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero e delle acque interne, ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio. 4-quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4-quater sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”. 4. L’articolo 5 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 5 - (Attività non istituzionali) 1. L’ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni e azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese, del mondo delle professioni e dei privati, applicando le tariffe definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 della l. 132/2016. 2. Le attività di cui al comma 1 sono relative a: a) formazione; b) assistenza tecnica e supporto; c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici. 3. Fino all’approvazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione il tariffario delle prestazioni dell’Agenzia. 4. Gli introiti derivanti dall’esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.”. 5. All’articolo 9 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della vigente normativa”; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Le attività di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA.”. 6. All’articolo 14 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: “Provinciali”, è soppressa; b) la lettera c) del comma 3, è sostituita dalla seguente: “c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante: 1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni; 2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.”. c) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: “Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall’articolo 8, comma 1, della l. 132/2016.”; d) al comma 6, la parola: “ASL”, è sostituita dalle seguenti: “altre agenzie istituite con legge regionale”; e) al comma 8, dopo la parola: “personale”, sono inserite le seguenti: “appartenente ad apposita unità organizzativa facente capo allo stesso Direttore,”. 7. All’articolo 19 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 1, la parola: “territoriali”, è soppressa; b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: “ed è approvato dalla Giunta regionale”. 8. All’articolo 23 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 03”; b) la lettera c) del comma 2, è abrogata. 9. Al comma 1 dell’articolo 26-bis della l.r. 20/2006, dopo le parole: “controlli in campo ambientale”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della l. 132/2016,”. 10. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “la Giunta regionale approva,”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della legge 132/2016,”. 11. All’articolo 29 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Fanno parte del SIRAL le banche dati e informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL e, in particolare, il sistema informativo del comparto aria, il sistema informativo delle acque e dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell’osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID), e il sistema informativo per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione di impatto strategico (VAS).”; b) dopo la lettera f) del comma 5, è aggiunta la seguente: “f-bis) all’inquinamento acustico ed elettromagnetico.”. 12. I commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. 20/2006, sono abrogati. 13. Gli articoli 34 e 35 della l.r. 20/2006, sono abrogati. 14. L’articolo 37 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 37 - (Sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile) 1. Il sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (SiRESS) si articola in un centro di coordinamento regionale (CREAS), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEAS), promossi da enti parco, enti gestori di aree protette e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti. 2. Il CREAS svolge funzioni di: a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai CEAS; b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile; c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale e alla sostenibilità, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema; d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale; e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; f) cura della comunicazione all’interno del SiRESS. 3. I CEAS svolgono in particolare i seguenti compiti: a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità; b) promozione dello sviluppo sostenibile presso le comunità locali. 4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento: a) stabilisce le modalità di organizzazione del SiRESS; b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.
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Art. 56 - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. L’articolo 11 della l.r. 18/1999, è sostituito dal seguente: “Art. 11 - (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile) 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che definisce il quadro di riferimento per le politiche regionali nonché per le valutazioni ambientali, in attuazione del principio di sviluppo sostenibile. 2. La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la strategia nazionale e con i principi dell’Agenda ONU 2030: a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell’interdisciplinarietà e della partecipazione; b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di indirizzi e di strumenti operativi; c) promuove i principi dello sviluppo sostenibile all’interno della Regione e presso gli enti locali e ne coordina l’applicazione; d) individua gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica e ne indica gli strumenti attuativi. 3. Ai fini dell’approvazione e dell’aggiornamento della Strategia di cui al comma 1 la Giunta regionale dispone l’avvio della fase di consultazione, previa pubblicazione dell’avviso della procedura nel sito istituzionale regionale per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.”. 2. L’articolo 12 della l.r. 18/1999, è abrogato.
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))1. All’articolo 17 della l.r. 29/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3-ter, sono inseriti i seguenti: “3-quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-quater il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all’allegato V della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). 3-sexies. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.”; b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l’approvazione di un progetto l’espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell’ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.”.
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Art. 58 - (Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge l.r. 9/2020, le parole: “31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
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Art. 59 - (Affidamento e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree dei porti su cui ha competenza l’autorità marittima) |
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Art. 60 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 13 (Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))1. All’articolo 1 della l.r. 13/2023, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 62, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”; b) al primo periodo del comma 66, le parole: “1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”; c) al comma 71, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
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Art. 61 - (Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))1. L’articolo 20 della l.r. 13/2011, è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Comunicazione telematica) 1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri e favorisce l’accesso in modalità digitale ai servizi e ai procedimenti amministrativi, con modalità omogenee sul territorio regionale, anche attraverso gli strumenti di cooperazione definiti nell’ambito del Sistema informativo regionale integrato (SIIR) e dal progetto istituzionale “Liguria in Rete” di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 della l.r. 42/2006. 2. Nell’ambito del processo di transizione al digitale dell’amministrazione regionale la presentazione delle istanze digitali da parte di soggetti pubblici e privati all’amministrazione regionale avviene attraverso lo Sportello on line - Conferimento da portale (CDP). Terminate le fasi sperimentali, ove previste, in cui è consentita la presentazione delle istanze anche con modalità ordinaria, la presentazione dell’istanza digitale tramite lo Sportello on line - CDP costituisce la modalità esclusiva per l’avvio dei procedimenti.”.
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Art. 62 - Art. 63 Omissis
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Art. 64 - (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 22/2007, è inserito il seguente: “Art. 33-bis - (Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica) 1. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui all’articolo 25 bis, comma 1, lettera a) entro i termini di cui al all’articolo 33, comma 15 quater, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l’obbligo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull’impianto; contestualmente all’adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al 30 per cento del minimo edittale dell’importo previsto all’articolo 33, comma 15-quater.”. 2. Dopo il comma 2-quater dell’articolo 35 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente: “2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024 la regolarizzazione prevista dall’articolo 33-bis è applicabile alle violazioni riferite anche alle annualità precedenti al 2023.”.
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Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - (Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))1. L’articolo 60 del r.r. 1/1999, è sostituito dal seguente: “Art. 60 - (Disposizioni per le operazioni connesse agli interventi selvicolturali e le infrastrutture) 1. Fanno parte dell’intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi. 2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono: a) gli interventi di manutenzione delle strade forestali esistenti, realizzati mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità in sicurezza, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere necessarie per l’attraversamento e la regimazione delle acque superficiali; b) la realizzazione delle piste d’esbosco, nei limiti di cui all’articolo 14, comma 6, della l.r. 4/1999 e secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo; c) la realizzazione di piazzole per l’installazione e l’uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; d) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l’accesso ai boschi di persone o animali da soma. 3. Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, lettere a) e d), non possono determinare movimenti di terreno superiori a 6 metri cubi in ogni tratta di 10 metri lineari di tracciato e di 6 metri cubi per ogni piazzola di cui alla lettera c). 4. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, in quanto tali, sono soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999, ma sono esonerate dagli atti autorizzativi di cui al comma 3 del medesimo articolo. 5. La viabilità di cui all’articolo 14 della l.r. 4/1999, funzionale a garantire una adeguata gestione attiva del patrimonio forestale, è esonerata dal canone di concessione per occupazione di greto o pertinenze fluviali, come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale). La sopraccitata viabilità, ai fini dei canoni di concessione per occupazione di greto o pertinenze fluviali, non è pertanto soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti per territorio, ma a semplice comunicazione. 6. Le piste di esbosco di cui comma 2, lettera b), devono essere eseguite tenendo conto dei seguenti criteri: a) il tracciato della pista deve ordinariamente seguire l’andamento naturale del terreno; b) non devono essere eseguiti movimenti di terreno o comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti stabiliti dalla l.r. 4/1999; c) l’accesso alla pista deve essere chiuso ai non addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito; d) devono essere realizzate le opere provvisionali di regimazione delle acque; e) lo sradicamento delle ceppaie è di norma vietato salvo i casi espressamente previsti dall’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999; f) il rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo di cui all’articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999. 7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, della l.r. 4/1999, salva l’applicazione del comma 6 del medesimo articolo in caso di danno al bosco.”. 2. Gli articoli 61 e 62 del r.r. 1/1999, sono abrogati.
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Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2009, sono aggiunte le seguenti: “e-bis) attività subacquee; e-ter) pesca sportiva.”
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Art. 69 - (Modifica all’articolo 2-bis della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))1. Il comma 2 dell’articolo 2-bis della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “2. Le associazioni di pesca sportiva, operanti ai sensi della presente legge, hanno l’obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi); b) essere iscritte nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).”.
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Art. 70 - (Modifica all’articolo 5-bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5-bis della l.r. 16/2008, è aggiunto il seguente: “1-bis. Allo scopo di promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio, favorire il recupero e il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, le opere di manutenzione e ripristino di sistemazioni idrauliche agrarie quali le fasce terrazzate con muri a secco, rientrano nella declaratoria prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e per la loro esecuzione non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati.”.
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Art. 71 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2004, è aggiunto il seguente periodo: “Analogamente, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), nella quota non superiore al 15 per cento possono rientrare anche gli operatori sanitari e sociosanitari che esercitano la professione nell’ambito dell’ASL di appartenenza del Comune.”.
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73 - (Trattamento prodotti agricoli vegetali non più destinabili al mercato)1. Le imprese agricole e floro-vivaistiche possono trattare presso aree nella propria disponibilità i prodotti non più destinabili alla vendita ai fini della produzione di compost o altri prodotti utilizzabili nel settore agricolo nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88). 2. Tali prodotti agricoli e floro-vivaistici possono anche essere depositati temporaneamente, ai sensi dell’articolo 185 bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 e alle condizioni del comma 2 del medesimo articolo in altre aree pubbliche o private previo accordo con i proprietari dell’area e con un soggetto autorizzato al trasporto, al trattamento e al recupero.
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Art. 74 - (Proroga della durata del cronoprogramma di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017)1. La durata del cronoprogramma di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 è prorogata al 31 dicembre 2024.
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Art. 75 - (Condizioni di gestione del rischio idraulico)1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 91, comma 1-ter 2, della l.r. 18/1999, entro il 30 giugno 2025 N5, ai fini di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico, continuano a trovare applicazione le norme dei piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico delle soppresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).
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Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - (Disposizioni transitorie)1. I comuni si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 20 entro il 31 dicembre 2024, secondo le previsioni del piano sociale integrato regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 12/2006 approvato al termine dell’iter consiliare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2 bis, della l.r. 5/2008, introdotto dalla presente legge, si applicano anche alle procedure già avviate dalla SUAR alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 78 - (Abrogazioni) |
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Art. 79 - (Disposizione di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione degli articoli 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, lettera c), 26, 27, comma 1, lettere a), b) e d), 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 47, comma 1, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 78 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
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Art. 80 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
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