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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 29/06/1999, n. 1
Regolam. R. Liguria 29/06/1999, n. 1
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- L.R. 23/05/2024, n. 8
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 27/12/2019, n. 31
- L.R. 28/12/2017, n. 29
- Errata Corrige in B.U. 19/01/2000, n. 2
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TITOLO I - Principi generali e norme comuni a tutti i boschi |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Principi generali1. In esecuzione della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (nor |
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Capo II - Norme generali per i boschi |
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Art. 2 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici1. È vietata, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, di seguito denominato IRF, la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici. |
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Art. 3 - Sradicamento di piante e ceppaie1. Senza l'autorizzazione dell'IRF lo sradicamento delle piante di alto fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte è vietato, eccezione fatta per le colture legnose di cui all'articolo 2, comma 2, e per i casi previsti dagli articoli 14, 35 |
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Art. 4 - Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi1. È vietato lo scarico nei boschi di materiale di qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento c/o copertura parziale o totale delle piante o |
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Art. 5 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie1. Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie e successiva piantagione o semina, occorre chiedere l'autorizzazione all'IRF, salvo i casi in cui detto intervento rientri nell'ambito di un progetto finanziato con cont |
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Art. 6 - Taglio dei boschi1. Il taglio dei boschi deve essere eseguito in conformità alle indicazioni previste dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale. In assenza di tali piani il taglio dei boschi è così disciplinato: |
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Art. 7 - Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto1. Il taglio delle piante di alto fusto può effettuarsi in qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all'articolo 6. |
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Art. 8 - Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, per i boschi cedui l'epoca dei tagli è regolata come segue: a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 31 maggio; N3 b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio; N3 |
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Art. 9 - Modalità dei tagli di abbattimento1. Il taglio di abbattimento deve essere effettuato in prossimità del colletto e la superficie di taglio deve risultare inclinata o convessa. |
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Art. 10 - Norme sui tagli in situazioni speciali1. Nelle aree interessate da frane superficiali o da movimenti franosi in atto è consentito il taglio delle piante instabili o deperienti lungo il mar |
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Art. 11 - Potatura1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore della pianta a partire dal suolo ivi comprese le piante arbustive a portamento arborescente di agrifoglio (Ilex aquifolium), alloro (Laurus nobilis), ginepro comune (luniperus communis), ginepr |
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Art. 12 - Allestimento e sgombero delle tagliate1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero degli stessi devono compiersi il più prontamente possibile in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame. |
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Art. 13 - Esbosco dei prodotti1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l'anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di |
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Art. 14 - Taglio di piante sulle scarpate1. Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperient |
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Art. 15 - Carbonizzazione1. È consentita la carbonizzazione nelle aie carbonili esistenti, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. 2. Qualora occorra formare nuove aie, queste devono essere praticate nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di da |
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Art. 16 - Preparazione della carbonella1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante o alle ceppaie può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai |
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Art. 17 - Esercizio della resinazione1. I possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di intraprendere il lavo |
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Art. 18 - Sistemi di resinazione1. La resinazione è consentita purché siano rispettati i limiti sotto indicati: a) per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari, l'intacca |
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Art. 19 - Resinazione a vita e a morte1. Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente. |
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Art. 20 - Raccolta dello strame1. I proprietari e i conduttori di boschi possono asportare lo strame nei loro boschi per le, necessità connesse all'attività delle rispettive aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli allevatori di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei loro allevamenti. 2. Chiunque, al di fuori dei casi previsti al comma 1, intenda raccogliere strame nei boschi |
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Art. 21 - Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare, lo strappo e la recisione del novellame nonché qualsiasi altro danno alla rinnovazione. 2. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 9 e senza arrecare d |
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Art. 22 - Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, nell'ambito del bosco, previa comunicazione da inoltrarsi all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei l |
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Art. 23 - Modalità di raccolta della lavanda spontanea1. La raccolta della lavanda spontanea (Lavandula officinalis) deve avvenire con le seguenti norme: |
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Art. 24 - Raccolta dei semi forestali1. La raccolta dei semi forestali dai boschi è soggetta alle norme di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commerc |
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Art. 25 - Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale"1. Le piante, rami o cimali di conifere e di agrifoglio provenienti dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 10 ottobre ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere sempre accompagnati da speciale contrassegno rilasciato dall'IRF, salvo che derivino da regolari operazioni silvocolturali. N11 |
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Capo III - Piani di assestamento |
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Art. 26 - Redazione1. Per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo - pastorali i proprietari, pubblici e privati, devono attenersi alle modalità ed ai contenuti determinati nel verbale di visita preliminare che deve essere redatto a seguito di un sopralluogo nelle zone interessate dal piano. 2. Il sopralluogo deve essere effettuato congiuntamente da: a) un rappresentante della proprietà; b) il tecnico incaricato della redazione del piano; |
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Art. 27 - Collaudo1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, sono soggetti a collaudo tecnico - amministrativo a cura dell'Ente delegato competente per territorio. |
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TITOLO II - Norme per il governo e trattamento dei boschi |
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Capo I - Norme per i boschi di alto fusto |
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Art. 28 - Fustaie coetanee. Tagli intercalari1. Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso, sia a tagli successivi, sono consentiti, previa denuncia all'IRF, i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi devono compiersi in modo |
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Art. 29 - Fustaie coetanee trattate a raso. Tagli definitivi1. Nelle fustaie coetanee i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dall'articolo 33 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) stabilite caso per caso dall'IRF. |
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Art. 30 - Fustaie coetanee trattate a raso. Rinnovazione artificiale obbligatoria1. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere rimboschiti, qualora risulti Improbabile la rinnovazione naturale, utilizzando specie conformi alle indicazioni del Piano |
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Art. 31 - Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli di sementazione1. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi, il taglio di sementazione deve avvenire all'età del turno. 2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a un ettaro e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m. 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m. 50, dalle tagliate, |
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Art. 32 - Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli secondari e di sgombero1. Il taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in conformità all'andamento della rinnovazione non può essere assentito se non quando la |
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Art. 33 - Turni minimi per le fustaie1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti: a) fustaie di abete |
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Art. 34 - Fustaie disetanee1. Le fustaie disetanee da diradare devono essere trattate a tagli saltuari o a scelta, con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore ai dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione per ettaro non inferiore a: |
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Art. 35 - Boschi irregolari |
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Art. 36 - Deroghe1. L'IRF, per particolari motivi silvo - colturali. di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga alle provvigioni e ai periodi |
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Art. 37 - Taglio delle piante di castagno1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalla disposizione contenuta nel regio decreto 18 giug |
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Art. 38 - Requisiti dei castagneti da frutto1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando: |
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Capo II - Norme per i boschi cedui |
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Art. 39 - Cedui semplici puri. Riserve di matricine1. Il taglio dei boschi puri deve essere eseguito in modo da riservare almeno sessanta matricine per ettaro, fatto salvo quando disposto dall'articolo 42. 2. Le matricine devono esse |
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Art. 40 - Cedui semplici misti. Riserva di matricine1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici puri di cui all'articolo 39 valgono anche per i cedui semplici misti; le matricine devono essere sc |
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Art. 41 - Piante conifere nei cedui1. Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste possono essere tagliate ma sono escluse dal computo delle matricine. |
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Art. 42 - Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere. Riserva di matricine1. Il taglio dei cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere deve essere eseguito in modo da riservare almeno ottanta matricine per ettaro. |
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Art. 43 - Conversione dei cedui in fustaie1. La conversione dei cedui in fustaie è consentita, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, a condizione che il soprassuolo abbia raggiunto un'età minima di trentacinque anni per i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e per i cedui di leccio o mist |
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Art. 44 - Turno minimo dei cedui semplici1. Il turno dei tagli non può essere inferiore: a) per cedui puri di: 1) faggio o leccio - anni 25; |
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Art. 45 - Sfolli e taglio della frasca1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici nella stagione del taglio. Negli altri periodi dell'anno lo sfollo deve essere comunicato all'IR |
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Art. 46 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola1. I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva. |
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Art. 47 - Operazioni colturali nei boschi cedui1. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei moncon |
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Art. 48 - Cedui composti1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di |
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Art. 49 - Taglio a capitozza o a sgamollo1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali si pratica all'entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione delle piante matricine. |
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TITOLO III - Disciplina del pascolo |
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Capo I - Modalità di utilizzazione dei pascoli |
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Art. 50 - Modalità del pascolo1. I terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in trasformazione (PR - TRZ) dall'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) sono disciplinati dall'articolo 49 della legge forestale. 2. In tali aree, |
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Art. 51 - Pascoli deteriorati o in ricostituzione1. Nei pascoli deteriorati ricadenti su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'Ente delegato, su proposta dell'IRF, può determinare limitazioni o sospensioni parziali o totali, prescrivere le cautele e i turni di pascolamento d |
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Art. 52 - Miglioramento dei pascoli1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificatura, concimazione, suddivisione in comparti, nonché in lavori similari, sono lasciati alla libera iniziativa del possessore. 2. La rottura del |
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Capo II - Pascolo del bestiame nei boschi |
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Art. 53 - Modalità del pascolo nei boschi1. Nei boschi il bestiame deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di cento ovini o di cinquanta caprini o trenta capi di bovini o equini. 2. Il bestiame può essere immesso al pascolo bei boschi senza custodia, purché recintati. Tale recinzione non configura, di per sé, l'individuazione di "fondo chiuso" all'attività venatoria. |
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Art. 54 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali1. Nei boschi nei quali non è consentito il pascolo, anche se di proprietà del possessore degli animali e nei vivai forestali, è vietato far transit |
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TITOLO IV - Norme relative agli incendi boschivi |
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Capo I - Modalità per l'uso del fuoco nel bosco, nel castagneto da frutto e nelle loro prossimità |
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Art. 55 - Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi. 2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo. 3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco. 4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è conse |
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Capo II - Norme per i boschi percorsi da incendi o danneggiati da altre avversità |
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Art. 56 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del legname delle piante morte o gravemente compromesse, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal period |
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TITOLO V - Norme per i movimenti di terreno |
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Capo I - Movimenti di terreno |
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Art. 57 - Norme circa i movimenti di terreno1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale. 2. I movimenti di terreno devono essere progettati ed eseguiti tenendo conto delle seguenti modalità esecutive: a) per le scarpate, e comunque per l |
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Art. 58 - Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi1. I cosiddetti "muretti a secco", intesi come elemento caratteristico del paesaggio agrario della Liguria, rientrano nella disciplina di cui al precedente articolo ad eccezione di quelli che richiedono interventi m |
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Art. 59 - Piccoli appezzamenti di terreno1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge forest |
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Art. 60 - Disposizioni per le operazioni connesse agli interventi selvicolturali e le infrastrutture1. Fanno parte dell’intervento selvicolturale le operazioni connesse, di natura temporanea, che sono necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi. N19 2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono: a) gli interventi di manutenzione delle strade forestali esistenti, realizzati mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità in sicurezza, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere necessarie per l’attraversamento e la regimazione delle acque superficiali; |
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Art. 61 - Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi |
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Art. 62 - Lavorazione del terreno |
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Capo II - Disposizioni varie |
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Art. 63 - Disciplina delle acque di scolo1. Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, ecc. de |
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TITOLO VI - Norme finali |
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Art. 64 - Interventi assistiti da contributo pubblico1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28, 36, 42, 43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da contributo pubbli |
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Art. 65 - Valori delle piante1. Il computo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinata sul valore delle piante, deve essere effettuato sulla base dei valori |
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Art. 66 - Abrogazione di norme1. Sono abrogati: a) il Reg. 7 settembre 1993 |
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Allegato
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